Requisiti

La pensione ordinaria di inabilità, reversibile ai superstiti aventi diritto, viene riconosciuta a domanda, in presenza di due condizioni: il versamento di contributi per almeno cinque anni, dei quali tre nell’ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione, e il riconoscimento di infermità o difetto fisico o mentale, che comporti l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Requisiti indispensabili sono, oltre la cessazione di ogni attività lavorativa, anche la cancellazione dagli albi professionali e dagli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione. 

Misura e decorrenza

La misura della pensione è calcolata sulla base dei contributi versati, più una maggiorazione dell'anzianità contributiva. A partire dal 2012, la maggiorazione contributiva si calcola secondo le regole del sistema contributivo, ovvero nei limiti di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (uomini e donne).

La decorrenza è fissata al mese successivo alla presentazione della domanda, purché sia cessata l'attività lavorativa. In caso contrario, la pensione decorre dal mese successivo alla cessazione. 

La domanda

Si può presentare la domanda di pensione tramite l’Inca-Cgil, avvalendosi della collaborazione di medici legali del Patronato, che possono occuparsi della compilazione del previsto certificato.

Pensione di inabilità e rendita Inail

Per le decorrenze dal 1° settembre 1995 i trattamenti di invalidità liquidati dall' Inps (assegno ordinario e pensione di inabilità) e la rendita Inail sono incumulabili se riferiti allo stesso evento o causa. In questo caso è liquidata interamente la prestazione dell'Inail e solo per la parte eccedente il trattamento previdenziale.
Tale disposizione, introdotta con la riforma n. 335/1995, coinvolge anche le pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge ma, in tali fattispecie, continua l'erogazione della prestazione Inps cristallizzata con riassorbimento dei miglioramenti di legge.

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