La pensione ai superstiti è una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato/assicurato deceduto.

La pensione ai superstiti viene definita:

- “indiretta” se il decesso dell’assicurato avviene prima del pensionamento;

- “di reversibilità” se il decesso dell’assicurato avviene dopo il pensionamento.La pensione ai superstiti viene concessa se il dante causa era già pensionato o se, al momento del decesso, aveva 15 anni di contribuzione oppure 5 anni di contribuzione di cui 3 nell'ultimo quinquennio.

Beneficiari
I superstiti aventi diritto alla pensione sono il coniuge superstite, anche se separato legalmente; il coniuge divorziato; i figli/e minorenni, maggiorenni studenti, inabili e gli equiparati; figli/e postumi nati entro il 300mo giorno dalla data del decesso del padre. In mancanza di tali figure, i genitori e, in mancanza anche di questi ultimi, i fratelli e le sorelle.

Hanno diritto alla pensione di reversibilità anche persone dello stesso sesso che formalizzano la loro Unione Civile poiché sono considerati “coniugi” a tutti gli effetti (L. n. 76 del 20/05/2016).

Coniuge
La pensione ai superstiti spetta al coniuge (vedova o vedovo), anche se separato. Tuttavia, al coniuge separato con “addebito” – cioè per colpa – spetta il trattamento pensionistico solo se titolare dell’assegno alimentare stabilito dal Tribunale.La pensione spetta anche al coniuge divorziato se:
- titolare di assegno divorziale;
- non ha contratto nuove nozze;
- la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto è anteriore alla data di sentenza di divorzio.

In presenza di più coniugi aventi diritto (es. coniuge attuale + coniuge divorziato) sarà il Tribunale a stabilire le quote spettanti. In caso di nuove nozze, al coniuge viene revocata la pensione ai superstiti e gli viene erogata la "doppia annualità", corrispondente a 26 volte l'importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio. La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se ci sono figli/e che percepiscono la pensione. In questo caso, i figli/e avranno diritto ad un aumento della loro quota.

Figli/e
La pensione ai superstiti spetta ai figli/e (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio, figli/e postumi nati entro il 300mo giorno dalla data di decesso del padre) che, alla data del decesso del genitore siano:

- minori di 18 anni,

- studenti di scuola media superiore o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore;

- studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore;

- inabili di qualunque età, a carico del genitore.

I figli/e studenti non perdono la qualifica prevalente di studente se svolgono un lavoro precario e saltuario con un piccolo reddito o attività nell’ambito dei progetti per il volontariato civile.
I figli/e inabili, che svolgono attività retribuita presso i laboratori protetti (cooperative sociali con funzione occupazionale/terapeutica), hanno diritto alla pensione ai superstiti.Sono considerati a carico:

- i figli/e ed equiparati maggiorenni studenti con un reddito non superiore all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (€ 8.704,68 annui per il 2020);

- i figli/e maggiorenni inabili con un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale (€ 16.982,49 annui per il 2020);

- i figli/e maggiorenni inabili titolari dell'indennità di accompagnamento con un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (€ 23.225,97 annui per il 2020).

Nipoti
La pensione spetta anche ai nipoti minorenni, a carico degli ascendenti, poiché equiparati ai figli/e purché:
- si trovino in una situazione di bisogno (non autosufficienza economica);
- percepivano il mantenimento da parte del defunto.

Se esistono i genitori del minore, il nipote può essere considerato a carico del nonno o della nonna deceduti, a condizione che sia accertata l’impossibilità di entrambi i genitori  di provvedere al mantenimento del figlio/a, in quanto non svolgono alcuna attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito.

Genitori
In mancanza del coniuge, dei figli/e e dei nipoti (o nel caso in cui essi non ne hanno diritto), possono usufruire della pensione ai superstiti i genitori che alla data del decesso del figlio/a:
- abbiano almeno 65 anni;
- non siano titolari di pensione, ad eccezione della pensione sociale/assegno sociale che saranno revocati, della pensione di guerra e di tutte le pensioni aventi natura assistenziale;
- risultino a carico del defunto.

Sorelle e fratelli
In mancanza del coniuge, dei figli/e, dei nipoti e dei genitori (o nel caso in cui essi non ne hanno diritto), possono usufruire della pensione ai superstiti anche le sorelle nubili e i fratelli celibi che alla data del decesso del lavoratore:

- siano inabili, anche se di età inferiore a 18 anni;

- non siano titolari di pensione;

- risultino a carico del defunto.

Il diritto viene meno se gli stessi ottengono un’altra pensione, venga meno l’inabilità, oppure contraggano matrimonio.

Misura della pensione
La misura della pensione ai superstiti si determina applicando le seguenti aliquote alla pensione liquidata o che sarebbe spettata al dante causa:
- 60% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge;
- 70% un orfano/a;
- 80% due orfani/e;
- 100% tre o più orfani/e;
- 15% a ciascun genitore;
- 15% a ciascun fratello e/o sorella.
I nipoti hanno le stesse aliquote stabilite per i figli/e.
La misura complessiva della pensione ai superstiti non può comunque superare il 100%.

Cumulo
La pensione ai superstiti viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, con le seguenti modalità: TABELLA “F" LEGGE 335/95

pensione superstiti TAB 1

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