Requisiti
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale, erogata dall'Inps a domanda, prevista per i lavoratori dipendenti privati e autonomi, nonché agli iscritti alla gestione separata, legata a due condizioni: il versamento di contributi per almeno cinque anni, dei quali tre nell’ultimo quinquennio precedente alla domanda, e il riconoscimento da parte dell’ufficio medico legale dell’Inps che “la capacità di lavoro dell’assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo”.
Durata
L’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni e confermabile, con specifica domanda, per ulteriori altri due trienni. Prima della scadenza del triennio, è necessario fare la domanda di rinnovo e sottoporsi a visita medica perché l’Inps confermi la diagnosi medico legale e il conseguente diritto alla percezione della prestazione. Dopo tre riconoscimenti consecutivi (compreso quello iniziale), l’assegno è considerato permanente, fatti salvi i controlli che l’istituto di previdenza può comunque effettuare per accertarsi che le condizioni sanitarie non siano mutate. Al compimento dell’età pensionabile, in presenza di tutti i requisiti di legge, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia. Sono considerati utili ai fini della trasformazione e per il perfezionamento dei requisiti contributivi, i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non si è prestata attività lavorativa.
Misura e decorrenza
L’importo dell’assegno è calcolato sulla base dei contributi versati all’atto della domanda e, laddove la normativa lo consenta, è prevista l’integrazione al trattamento pensionistico minimo, a condizione che non si superino i limiti di reddito personali e coniugali sotto indicati:
Anno | Pensionato solo | Pensionato coniugato |
2021 | 11.967,28 euro | 17.950,92 euro |
È possibile continuare a lavorare pur essendo titolari dell’assegno e la contribuzione versata può essere utile alla liquidazione di un supplemento. L’importo dell’assegno, in questo caso, è ridotto in relazione alla retribuzione percepita, come da tabella G allegata alla legge 335/95:
2021 | Redditi | Percentuale di riduzione |
Fino a € 26.810,16 | Nessuna | |
Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70 | 25 per cento | |
Oltre € 33.512,70 | 50 per cento |
L’assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi previsti.
La domanda
Si può inviare, esclusivamente in via telematica, alla sede Inps territoriale tramite l’Inca-Cgil. Contestualmente deve essere inoltrato un certificato medico mod. SS3 attestante la menomazione della capacità di lavoro. L’Inca Cgil si avvale della collaborazione di medici legali che possono occuparsi della compilazione e dell’invio telematico di questo fondamentale certificato.
Assegno ordinario di invalidità e rendita Inail o IPSEMA
Dal 1° settembre 1995, l'assegno ordinario di invalidità e la rendita Inail sono incumulabili, se riferiti allo stesso evento o causa. In questo caso è liquidata interamente la prestazione dell'Inail e solo per la parte eccedente il trattamento previdenziale. Tale disposizione introdotta dalla riforma n. 335/1995 coinvolge anche le pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge ma, in tali fattispecie, continua l'erogazione della prestazione Inps cristallizzata con riassorbimento dei miglioramenti di legge.