I destinatari

Dal primo maggio 2014, la prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, NASpI, ha sostituito Aspi e mini-Aspi, nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro e interessa tutti i lavoratori dipendenti, con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli, per i quali continua a trovare applicazione una normativa specifica.

Destinatari

I destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro compresi gli apprendisti, gli artisti con contratto di lavoro dipendente, i soci lavoratori di cooperative di produzione lavoro (dpr 602/70) e i lavoratori a tempo determinato delle aziende pubbliche o esercenti pubblici servizi.

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria.

Requisiti e condizioni

Per  potere accedere alla prestazione, i lavoratori e le lavoratrici devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • devono trovarsi in stato di disoccupazione;
  • devono risultare in possesso, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, di almeno 13 settimane di contribuzione;
  • possono dimostrare di aver lavorato regolarmente per almeno 30 giornate, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

N.B. Il riconoscimento del diritto alla NASpI è, comunque, subordinato, pena la decadenza,  alla regolare partecipazione del lavoratore e della lavoratrice alle politiche attive proposte dai servizi per l’impiego, come previsto dall’art.1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 181/2000.

Quanto spetta

L'importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media imponibile ai fini previdenziali fatta valere negli ultimi quattro anni. Per determinare la retribuzione media si sommano le retribuzioni degli ultimi quattro anni senza tener conto del minimale, si divide per il numero di settimane riscontrate e si moltiplica per 4,33.

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a  1.227,55 euro ( importo stabilito per il 2021).

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.227,55 euro per il 2021), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.227,55 euro per il 2021) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo peri a 1.335,40 euro (per il 2021).

L'indennità viene ridotta progressivamente mese per mese del 3% a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La riduzione del 3% è da applicarsi sull'importo del mese precedente.

DURATA

L'indennità è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle fatte valere negli ultimi quattro anni, escludendo dal computo le settimane che hanno già dato titolo all'erogazione di prestazioni per disoccupazione. Il periodo massimo è di due anni, pari a 104 settimane

Incentivo all’autoimprenditorialità

Il lavoratore/trice, al quale spetta la NASpI, che intenda avviare un’attività professionale di tipo autonomo o di impresa individuale o in cooperativa, può richiederne la liquidazione anticipata in un’unica soluzione, anche durante il periodo di fruizione. In questo ultimo caso, potrà ricevere la quota residua non ancora percepita.

Per poterne usufruire, il lavoratore/trice deve sempre presentare domanda all’Inps in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio della nuova attività autonoma. Il lavoratore/trice, che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI, dovrà restituire per intero l’anticipazione ottenuta.

Il lavoro durante la NASpI

  • Per chi avrà un rapporto di lavoro subordinato

Il lavoratore, che usufruisce della NASpI, può occuparsi con un nuovo rapporto di lavoro subordinato di durata massima di 6 mesi senza decadere dall’indennità. In questo caso, la prestazione viene sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. E’ invece prevista la decadenza dal diritto, nel caso in cui dall’occupazione superiore a 6 mesi, il lavoratore/trice ricavi un reddito annuale maggiore di quello minimo escluso da imposizione fiscale (8.145 euro annui).

Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato con un reddito annuale inferiore a 8.145 euro (importo minimo escluso da imposizione fiscale) mantiene la prestazione anche se la durata del rapporto di lavoro è superiore ai 6 mesi, a condizione che comunichi all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto. In questi casi, l’indennità viene ridotta.

Il nuovo datore di lavoro/utilizzatore deve essere diverso da quello presso cui il lavoratore/trice era impiegato e non devono sussistere rapporti di collegamento o di controllo, ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Inoltre, il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessa da uno dei suddetti rapporti, a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, continua anche in questo caso ad avere diritto a percepire la NASpI, purché sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti. Anche in questo caso, il lavoratore dovrà comunicare all’Inps, entro un mese dalla domanda di prestazione, il reddito annuale previsto e l’indennità sarà ridotta.

  • Per chi vuole intraprendere un’attività autonoma

Nel caso in cui il lavoratore inizi un’attività autonoma da cui stima che possa derivare un reddito inferiore a 4.800 euro (limite utile per mantenere lo stato di disoccupazione) deve informare l’Inps entro un mese. L’assegno NASpI verrà dunque riproporzionato.

N.B. In tutte le circostanze in cui è prevista la riduzione delle indennità, la prestazione viene diminuita di un importo pari all’80 per cento dei compensi preventivati, rapportati al tempo tra la data di inizio dell’attività e quella di conclusione del periodo di fruizione della prestazione o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è oggetto di conguaglio d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda la contribuzione versata durante il periodo di lavoro autonomo o subordinato, questa verrà destinata alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti e non dà luogo ad accrediti contributivi.

Tetto alla contribuzione figurativa

I periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI.

La domanda

Per ottenere l’indennità NASpI, la domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per inoltrare la richiesta e avere una corretta consulenza, ci si può rivolgere agli uffici Inca, presenti su tutto il territorio nazionale. 

I lavoratori devono presentare domanda esclusivamente per via telematica all’Inps e per questo possono rivolgersi al patronato INCA.

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