A CHI SPETTA

L’indennità di malattia spetta alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti:

  • dipendenti pubblici
  • operai del settore industria
  • operai e impiegati del settore terziario e servizi
  • lavoratori dell’agricoltura
  • apprendisti
  • disoccupati
  • lavoratori sospesi dal lavoro
  • lavoratori dello spettacolo
  • lavoratori marittimi
  • lavoratori iscritti alla gestione separata (art. 2 comma 26 Legge 335/96)
  • lavoratori in dialisi e talassemici
  • lavoratori tossicodipendenti o affetti da patologie alcool-correlate

N.B. Per i lavoratori agricoli e dello spettacolo è richiesto un requisito minimo contributivo

L’indennità non spetta invece a:

  • collaboratori familiari (colf, badanti, baby sitter);
  • portieri;
  • impiegati e quadri dell’industria, artigianato e agricoltura (coperti da altre forme di previdenza o dal datore di lavoro);
  • dirigenti del settore terziario e servizi;
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti).

CASI PARTICOLARI:

  •  Ai lavoratori del pubblico impiego si applicano regole differenti e più vantaggiose sia per la durata che per la misura dell'indennità; i periodi di malattia non sono indennizzati dall'Inps ma coperti dalla retribuzione, anche oltre i 180 giorni, fino a 18 mesi, nelle seguenti percentuali della retribuzione: 

    • 100% nei primi mesi di assenza
    • 90% daò 10° al 12° mese di assenza
    • 50% dal 13° al 18° mese di assenza

Il lavoratore dipendente pubblico, in caso di malattie particolarmente gravi, può richiedere ulteriori 18 mesi di conservazione del posto di lavoro senza retribuzione 

  • Agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi con contratto a tempo determinato l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di giorni, pari a quelli lavorati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare; il diritto cessa con lo scadere del contratto di lavoro.

  • Ai lavoratori dell’agricoltura con contratto a tempo determinato, l’indennità spetta purché possano far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell’anno precedente o nell’anno in corso, prima dell’inizio della malattia; il periodo di malattia indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli, fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

  • Ai lavoratori disoccupati l’indennità di malattia spetta purché la stessa inizi entro 60 giorni o 2 mesi dall’inizio della sospensione.

  • Ai lavoratori dello spettacolo, senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, l’indennità è legata al requisito di 40 contributi giornalieri accreditati al F.p.l.s. dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso. Se il contratto è a tempo determinato è riconosciuta la conservazione della tutela della malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro: il numero di giornate indennizzabili è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolti negli ultimi 12 mesi; qualora sia reperibile almeno una giornata di attività, l’indennità è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.

  • Ai lavoratori iscritti alla gestione separata, l’indennità spetta nei casi in cui non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, per un massimo di giorni nell’anno solare pari a 1/6 della durata complessiva del contratto (da un minimo di 20 giorni a un massimo di 61 giorni) e a condizione che:
    • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia il reddito individuale assoggettato a contributo alla gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno;
    • nei 12 mesi, che precedono l’inizio della malattia, risulti accreditato almeno un mese di contribuzione dovuta alla gestione separata.

·         Ai lavoratori in dialisi e lavoratori talassemici l’indennità spetta nei giorni in cui si sottopongono a trasfusione/terapia

·         Ai lavoratori tossicodipendenti o affetti da patologie alcool correlate assunti a tempo indeterminato, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro senza retribuzione per un periodo non superiore a tre anni, al fine di prendere parte a programmi terapeutici riabilitativi; gli eventi morbosi derivanti dall’assunzione di stupefacenti sono riconosciuti dall’Inps come malattia

 

·     l lavoratori affetti da patologie oncologiche possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quando le condizioni di salute consentiranno di riprendere il normale orario di lavoro. Lo stesso vale per i familiari lavoratori che assistano un malato oncologico.

  • Ai lavoratori marittimi spetta:
  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, dal primo giorno successivo allo sbarco, fino a un massimo di un anno;
  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare, per gli eventi che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco, viene erogata dal quarto giorno successivo alla denuncia per un periodo massimo di un anno dallo sbarco;
  • l’indennità per inabilità temporanea da malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro: per gli eventi che iniziano dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco, è corrisposta dal quarto giorno dalla denuncia fino a un massimo di 180 giorni;
  • l’indennità di inidoneità temporanea all’imbarco (“legge Focaccia”), corrisposta al termine di un evento di malattia, per la durata della malattia, fino a un massimo di un anno dalla dichiarazione di inidoneità.

N.B.

·         L’indennità non viene erogata per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni.
·         In caso di ricovero ospedaliero vengono indennizzate tutte le giornate fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
·         I periodi di malattia relativi a determinate patologie (oncologiche o cronico-degenerative gravi) sono equiparati alla degenza ospedaliera anche se        trascorsi a domicilio.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE

Per ottenere l’indennità di malattia, il lavoratore/trice deve:

  • chiedere al proprio medico curante, che provvede a trasmetterlo telematicamente all’Inps, il rilascio del certificato. Il lavoratore è tenuto a verificare la correttezza dei dati inseriti dal medico (anagrafici, di residenza e di eventuale domicilio durante il periodo di malattia). Analoga è la procedura in caso di ricovero in una struttura ospedaliera o di accesso al pronto Soccorso. I datori di lavoro, o i consulenti del lavoro delegati, possono accedere al servizio Inps a loro dedicato e prendere visione dell'attestato di malattia con indicata la sola prognosi, senza la diagnosi.

  • comunicare tempestivamente la sua assenza al proprio datore di lavoro; a richiesta dell’azienda deve comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato rilasciato dal medico.

  • rendersi reperibile al domicilio indicato nel certificato, al fine di consentire l'accertamento del suo stato di malattia da parte del medico fiscale; la visita può essere disposta, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, sia d’ufficio che su richiesta del datore di lavoro, durante tutti i giorni di prognosi indicati sul certificato (compresi sabato, domenica e festivi). Il lavoratore deve sempre fornire la giustificabilità dell'eventuale assenza alla visita medica di controllo. 

Le fasce orarie di reperibilità sono:

  • settore privato: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19;
  • settore pubblico: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

N.B.

Si è esonerati dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità alle visite di controllo nei seguenti casi: 

  • patologie gravi che riciedono terapie salvavita;

  • causa di servizio riconosciuta, che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; 

  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

CUMULABILITA’/INCOMPATIBILITA’

L’indennità di malattia è cumulabile con l’Assegno Ordinario d’Invalidità (AOI);

non è invece cumulabile con:

  •          indennità di mobilità (continua la mobilità)
  •          trattamenti di disoccupazione (viene sospesa la disoccupazione)
  •          trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria (viene sospesa la CIG)
  •          trattamenti di Cassa Integrazione Straordinaria (continua la CIGS)
  •          indennità giornaliera per TBC
  •          indennità giornaliera Inail per infortuni e malattie professionali (continua l’indennizzo Inail)
  •          indennità per maternità obbligatoria (continua la maternità)
  •          indennità per maternità facoltativa (viene sospeso il congedo)
  •          ferie (si sospendono le ferie)
  •          congedo matrimoniale (continua il congedo)
  •          periodi di prova (si interrompe il periodo di prova)
  • ·         preavviso (si sospende il periodo di preavviso)

AVVERTENZE E SANZIONI

  • L’Inps riconosce l’indennità di malattia soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico non può giustificare giorni di assenza precedenti la visita; solo nel caso di visita domiciliare può giustificare l’assenza dal giorno precedente, ma deve dichiararlo espressamente nel certificato

  • Il mancato o ritardato invio della certificazione medica comporta la perdita dell’indennità delle giornate non comprovate dal certificato o per i giorni di ritardo nell’invio.

  • I lavoratori iscritti alla gestione separata per ottenere l’indennità dovranno trasmettere all’Inps, oltre al certificato medico, anche apposita domanda di prestazione.

  • In caso di assenza non giustificata nel proprio domicilio durante le fasce di reperibilità, l’Inps sospende l’erogazione dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia. Qualora l’assenza non giustificata si verifichi una seconda volta, oltre alla sospensione, l’Inps procede alla riduzione del 50% dell’indennità per tutto il restante periodo. Nel caso di assenza a una terza visita di controllo, viene meno l’erogazione dell’indennità per l’intero periodo di malattia.
  • L’ assenza alla visita fiscale si considera giustificata, producendo idonea documentazione, che attesti l’impossibilità di sottoporsi ad accertamenti medici in orario diverso; oppure per gravi motivi familiari o personali.
  • Nel caso di rientro al lavoro prima del termine della prognosi indicata dal certificato, è necessario chiedere al medico la rettifica della prognosi, da inoltrare telematicamente all’Inps.

In casi di malattia insorta all’estero se:

  • in Paesi della Comunità Europea: i lavoratori devono inoltrare all’Inps e al datore di lavoro il certificato di malattia, comunque entro 2 giorni dal rilascio;
  • in Paesi extraUE (o privi di Convenzioni o Accordi con l’Italia), la certificazione, prima di essere inoltrata, deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese.

COSA SPETTA

L’indennità viene erogata dall’Inps, ma è anticipata dal datore di lavoro per la quasi totalità dei lavoratori/trici. I primi tre giorni di malattia sono considerati di “carenza” e non vengono indennizzati dall’Inps ma, se previsto dal contratto di lavoro, devono essere indennizzati dal datore di lavoro. La maggior parte dei contratti di lavoro stabilisce un’integrazione dell’indennità di malattia da parte del datore, che può arrivare fino al 100% della retribuzione.

L’Inps eroga direttamente l’indennità di malattia a: 

  • lavoratori agricoli a tempo determinato
  • lavoratori disoccupati, licenziati o dimessi da non più di due mesi
  • lavoratori assunti a tempo determinato per lavori stagionale
  • lavoratori sospesi dal lavoro che non percepiscono CIG
  • lavoratori con contratto a termine che non possono far valere nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di malattia periodi lavorati superiori a 30 giorni o che hanno un periodo di lavoro inferiore a quello di malattia
  • lavoratori dipendenti di imprese in procedura fallimentare qualora non provveda il datore di lavoro

La misura dell’indennità è così calcolata:

 GENERALITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI

  • 50% della retribuzione media giornaliera (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) del mese precedente l’inizio della malattia, dal 4° al 20° giorno
  • 66,66% della retribuzione media giornaliera (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) del mese precedente l’inizio della malattia, dal 21° al 180° giorno

 DIPENDENTI DI PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI DI PASTICCERIA

  • 80% della retribuzione media giornaliera (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) per tutto il periodo di malattia.

 LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

  • 8%-12%-16% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo dell’anno. La percentuale spettante viene stabilita in base alla contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti l’evento (da 1 a 4 mesi=8%, da 5 a 8 mesi=12%, da 9 a 12 mesi=16%)

 N.B. L’indennità per degenza ospedaliera è pari al doppio dell’indennità di malattia (16%-24%-32%)

 LAVORATORI MARITTIMI

  • 75% della retribuzione media giornaliera nei 30 giorni precedenti lo sbarco, in caso di Indennità di malattia fondamentale;
  • 75% della retribuzione media giornaliera nei 30 giorni precedenti lo sbarco, se indennità di malattia complementare;
  • 50%, per i primi 20 giorni e 66,66% dal 21° al 180° giorno, della retribuzione effettivamente goduta all’insorgere della malattia se in continuità di rapporto di lavoro e disponibilità retribuita;
  • 75% della retribuzione percepita alla data dello sbarco considerando le sole voci di retribuzione ordinaria e dell’indennità di navigazione, nella misura del 50% (restano escluse le voci variabili) in caso di inidoneità temporanea all’imbarco (“legge Focaccia”).

    LAVORATORI DISOCCUPATI E SOSPESI DAL LAVORO

    L’indennità è ridotta ai due terzi rispetto alla percentuale prevista, quando la malattia insorge entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel cosiddetto periodo di “copertura assicurativa”

    N.B. Sono considerati e quindi indennizzabili, purché debitamente certificati, anche i periodi di ricovero ospedaliero, anche giornaliero. Per i ricoverati senza familiari a carico l’indennità è ridotta ai 2/5 della misura normale e ai 2/3, quando la malattia insorge entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro (lavoratori disoccupati o sospesi) nel cosiddetto periodo di “copertura assicurativa”.

     

 

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