INDENNITA' PER TALASSEMIA E DREPANOCITOSI

La talassemia è una malattia ereditaria del sangue, caratterizzata da una anemia cronica; ne esistono diverse forme: talassemia minor, talassemia major (morbo di Cooley), beta talassemia. Anche l'anemia falciforme (drepanocitosi) è una malattia genetica del sangue, precisamente dei globuli rossi che assumono una tipica forma a falce.

A seguito della loro diffusione, la legge n. 448/2001 ha disposto il pagamento di una specifica indennità economica a sostegno del reddito, destinata ai lavoratori/trici affetti da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme). Successivamente, con la legge 350/2003, il sostegno è stato esteso anche ai lavoratori/trici affetti da talassodrepanocitosi e talassemia intermedia se in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

Soggetti beneficiari

In presenza del requisito sanitario, hanno diritto all'indennità tutti i lavoratori/trici (pubblici dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, liberi professionisti ecc.), che abbiano un'età anagrafica di almeno trentacinque anni e che siano in possesso di una anzianità contributiva, presso quasiaso fondo previdenziale, di almeno 10 anni.

La possono richiedere i cittadini italiani, i cittadini della Comunità europea, iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno e chi ha residenza stabile e abituale sul territorio italiano.


Misura della prestazione

L'importo dell’indennità è pari a quello annuale del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e viene  erogata per 13 mensilità, a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda. L'indennità può essere cumulata sia con la retribuzione sia con qualsiasi altra prestazione previdenziale o assistenziale, senza limite di reddito. E' esente dall'imposizione fiscale (Irpef) ed è pagata dall'Inps anche ai lavoratori/trici che versano la  contribuzione ad altri Enti previdenziali.  

Come fare domanda

Ai fini della concessione del beneficio, l'istanza deve essere inoltrata in via telematica alla sede INPS competente per il territorio di residenza del richiedente.

A corredo della domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche che si occupano di tali patologie; se il lavoratore/trice è affetto da talassemia intermedia, nella certificazione deve essere specificato che è in corso il trattamento trasfusionale o con idrossiurea; 

  • documentazione relativa all’anzianità contributiva posseduta in Enti previdenziali diversi dall’Inps. Provvederà invece direttamente l'INPS a verificare il requisito nel caso di contribuzione versata presso l'istituto;

  • coordinate bancarie del conto corrente per l’accredito della prestazione.

 

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