Nel 1992 il legislatore italiano ha istituito un indennizzo in favore di tutti quei cittadini che sono stati danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.


I BENEFICIARI SONO:

  • soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite o da infezione da HIV derivante da trasfusione o somministrazione di emoderivati;
  • soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana;
  • soggetti che per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero si sono sottoposti a vaccinazioni necessarie ancorché non obbligatorie;
  • operatori sanitari che in occasione e durante il servizio abbiano contratto una infezione a seguito di contatto con sangue e suoi derivati;
  • soggetti non vaccinati che abbiano riportato una menomazione permanente in conseguenza di contatto con persona vaccinata;
  • soggetti danneggiati irreversibilmente a causa di vaccinazione anti SARS-COV-2;
  • soggetti operanti in strutture sanitarie ospedaliere a rischio, che si sono sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie; 
  • coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra indicati;
  • figlio contagiato durante la gestazione da madre che ha avuto riconosciuto il diritto all'indennizzo;
  • soggetti danneggiati a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia (Corte costituzionale 107/2012);
  • soggetti danneggiati a seguito di vaccinazione antinfluenzale (Corte costituzionale 268/2017). 
  • gli eredi della persona deceduta, a causa di patologie riconducibili a vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati.

I BENEFICI:

  • indennizzo vitalizio costituito da un assegno bimestrale, erogato a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda, il cui ammontare varia secondo la gravità del danno e viene aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmato;
  • indennizzo aggiuntivo, non superiore al 50% di quanto previsto al punto precedente, per le persone che abbiano contratto più di una patologia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia);
  • importo aggiuntivo una tantum, nella misura del 30% per ogni anno dell'indennizzo vitalizio dovuto, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo;
  • assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum di € 77.468,53 ai parenti aventi diritto che ne facciano domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle patologie irreversibili previste nella L. 210/92;
  • esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta, limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla L. 210/92.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 293/2011, ha stabilito che l’importo dell’indennizzo, di cui alla Legge 210/1992, deve essere rivalutato annualmente nella sua interezza, in base al tasso di inflazione programmato, quindi anche con riferimento all'Indennità Integrativa Speciale.

L’indennizzo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

LA DOMANDA E IL SUO ITER

La domanda di indennizzo, completa di documentazione amministrativa e sanitaria, deve essere presentata alla ASL competente che provvederà a istruire la pratica e a trasferirla alla Commissione Medico-ospedaliera Militare (CMO) che fa riferimento al Ministero della Difesa.

La CMO convoca a visita il richiedente, accerta lo stato della malattia e il nesso di causalità fra questa e la trasfusione/vaccinazione/somministrazione di emoderivati infetti. Valutata la gravità delle lesioni subite in base alle otto categorie previste, il CMO trasmette il parere alla ASL, che provvede a notificare all'interessato l'esito del predetto giudizio e, in caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo, a emettere decreto per la liquidazione e relativo mandato di pagamento.

I TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA

I termini per la presentazione della domanda sono: 

  • 3 anni per i casi di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali; 
  • 10 anni per i casi di infezione HIV.
  • 10 anni dalla data del decesso per la domanda di una tantum o di assegno reversibile.

I termini decorrono dal momento in cui l’avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno irreversibile: quindi, non dal momento della scoperta della semplice infezione ma da quello in cui la patologia si è conclamata pervenendo ad uno stadio cronico. Questi termini sono perentori.

In caso di giudizio sfavorevole all’indennizzo, l’interessato, può presentare, tramite la ASL, ricorso al Ministro della Sanità, in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.

Entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il Ministero della Sanità decide sul ricorso e notifica, entro 30 giorni, al ricorrente e alla ASL di competenza, la decisione adottata.

Qualora il ricorso venga respinto da parte del Ministero, il ricorrente può adire il giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in mancanza di comunicazione (silenzio-rigetto), dalla scadenza del termine previsto (390 giorni).

IL RISARCIMENTO DEL DANNO

L’ indennizzo, previsto dalla L210/92, ha subito negli anni modifiche e integrazioni ed è riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per motivi di solidarietà sociale. Ha carattere assistenziale, in quanto misura economica di sostegno collegata a una situazione obiettiva di menomazione dello stato di salute derivante da una prestazione sanitaria volta alla salvaguardia della salute stessa.

Prescinde dall’eventuale risarcimento del danno che trova la sua origine dall’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa dell’amministrazione di tipo giudiziario, come stabilito dall’art. 2043 del Codice Civile.

LA DOMANDA DI AGGRAVAMENTO

Quando l’infermità o la menomazione si aggravano, l’interessato può presentare domanda di aggravamento al Ministero della Salute entro il termine di 6 mesi dalla data di conoscenza dell’aggravamento.

L'ULTERIORE INDENNIZZO ALLE PERSONE DANNEGGIATE DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

I soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, già titolari dell’indennizzo di cui alla legge 210/92, possono presentare domanda al Ministero della Salute per ottenere ulteriori benefici economici ai sensi della legge 229/2005: 

  • “ulteriore indennizzo”: un assegno mensile vitalizio di importo variabile, pari a da 4 a 6 volte l’indennizzo percepito ai sensi della legge 210/92, in relazione alla categoria di gravità assegnata dalla CMO; la prestazione viene corrisposta per la metà alla persona danneggiata e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato alla vittima assistenza in maniera prevalente e continuativa; 
  • assegno “una tantum aggiuntivo”: il cui importo è calcolato sino alla misura massima di dieci annualità dell’indennizzo di cui sopra; viene corrisposto per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo medesimo, per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestino o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

Qualora, a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso della persona danneggiata, i superstiti aventi diritto possono optare tra l’ulteriore indennizzo e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, che sarà corrisposto in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti familiari: il coniuge, i figli/e, i genitori, i fratelli e sorelle minorenni, i fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro. 

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