E’ molto frequente identificare erroneamente le persone affette da gravi patologie come invalidi, disabili o portatori di handicap.

Ad ognuno di questi termini corrisponde, invece, una precisa definizione, ed è importante chiarire la differenza.  Si considera invalido civile il cittadino, affetto da minorazioni fisiche, psiche o sensoriali, che ha subito una riduzione delle sue capacità lavorative non inferiore ad un terzo, oppure il minore e il cittadino ultrasessantasettenne, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età.

La disabilità indica lo svantaggio personale, che la persona vive a causa della sua patologia nella vita privata, ma soprattutto nel contesto lavorativo.

L’handicap valuta quanto la patologia o menomazione riscontrata incide nella vita di relazione e, quindi, il suo svantaggio sociale.

Il riconoscimento di invalido civile ha un carattere esclusivamente sanitario, mentre l'accertamento dello stato di handicap segue un criterio sociale oltre che sanitario. 

L'accertamento dell'invalidità civile, della disabilità o dello stato di handicap sono quindi diversi e indipendenti e danno luogo a benefici diversi. Il cittadino può ottenere le tre certificazioni unite o disgiunte. 

Nella valutazione per il riconoscimento dello stato di handicap inoltre, al contrario di quanto accade per il riconoscimento di invalidità civile, non interessa la causa dell’invalidità o della patologia: lo stato di handicap è compatibile con tutti i riconoscimenti di invalidità, a prescindere dalla loro origine (invalidi civili, di guerra, del lavoro, etc.)

Lo stato di handicap è definito dall’articolo 3, comma1, della Legge 104/92 e lo stesso articolo al comma 3 definisce lo stato di gravità. E’ importante distinguere le due situazioni in quanto, come vedremo in seguito, consentono benefici diversi.

 Il riconoscimento dell’handicap

La domanda deve essere inoltrata telematicamente all’Inps territorialmente competente associando alla pratica amministrativa il numero del certificato inviato precedentemente dal medico, in via telematica, all’Istituto.

Il certificato medico ha una validità di 90 giorni entro i quali deve essere presentata la domanda amministrativa. Ricevuta l’istanza, la commissione medica dovrebbe pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di patologia oncologica il termine si riduce a 15 giorni.

La commissione, al termine della visita, su richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio, utile alla concessione dei giorni di permesso e dei congedi dal lavoro. Il certificato provvisorio è valido fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica dell'Inps. Tale richiesta può essere presentata anche qualora la commissione non si sia espressa entro 45 giorni.   

Da qualche anno, è possibile per le commissioni redigere il verbale senza convocare il richiedente, valutando solo gli atti, qualora sia presentata una documentazione sanitaria sufficiente.   

Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero di eventuali somme indebitamente percepite per aver fruito di tali agevolazioni.

All’esito dell’accertamento il richiedente può essere riconosciuto:

  • non portatore di handicap
  • portatore di handicap non in situazione di gravità (art. 3, comma 1, L104/92
  • portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L104/92)

 Revisione dell’handicap

I verbali di accertamento possono riportare l’indicazione di rivedibilità. Il D.lgs. 90/2014, convertito in legge 114/2014, stabilisce che, nel caso in cui nei verbali sia prevista una scadenza e, quindi, una successiva revisione, è compito dell'Inps convocare il cittadino per una nuova valutazione. Nel periodo compreso tra la scadenza del verbale e la nuova pronuncia è prevista la conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

I verbali non hanno scadenza e quindi non sono soggetti a revisione per le persone  affette da determinate patologie indicate nel DM del 2 agosto 2007. 

Per chi è affetto dalla sindrome di Down: Nel caso di portatori di trisomia 21 - meglio conosciuta con il nome di sindrome di Down, accertata attraverso la mappa genetica (cariotipo), il riconoscimento dello stato di handicap viene rilasciato sempre con la connotazione di gravità e può essere effettuato sia dalla Commissione ASL sia a seguito di certificazione del “solo” medico di famiglia, senza che il disabile venga sottoposto a ulteriore visita. E’ comunque necessario presentare domanda all’Inps allegando oltre alla certificazione del medico anche copia del cariotipo. Dopo il rilascio della certificazione dell’handicap grave l’interessato non viene convocato a ulteriori visite e controlli. Tali procedure non riguardano l’accertamento dell’invalidità civile per il quale l’iter rimane quello usuale.

Per i grandi invalidi di guerra, la norma dispone che siano considerati di fatto persone con handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti normalmente. E’ sufficiente l'esibizione dell'attestato di pensione rilasciato dai Ministeri competenti al momento della concessione della stessa.

BENEFICI E AGEVOLAZIONI

 

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