Il lavoratore o la lavoratrice, che assistono persona con handicap in situazione di gravità, coniuge/parte civile/convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge/parte civile/convivente di fatto, della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, hanno diritto ad un permesso di 3 giorni al mese (art. 33 c. 3 L. 104/92). I permessi non sono riconosciuti, invece, ai lavoratori domestici e a quelli a domicilio.

I tre giorni di permesso possono essere frazionati in ore se previsto dal contratto; sono retribuiti e utili per il trattamento pensionistico. Non è richiesta la convivenza con il familiare disabile.

I permessi possono essere concessi se la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o similari sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

In caso di ricovero i permessi possono comunque essere concessi per:

  • visite e terapie, appositamente certificate, da effettuare al di fuori della struttura ospitante
  • stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine
  • necessità di assistenza non sanitaria da parte di un genitore o di un familiare, richiesta espressamente dai sanitari della struttura ospitante.

Inoltre:
 - la presenza di altri familiari non lavoratori nel nucleo del disabile non è ostativa al diritto della lavoratrice o del lavoratore richiedente ai permessi mensili retribuiti;

 - la persona disabile, o il suo tutore legale o il suo amministratore di sostegno, ha la possibilità di scegliere chi, all’interno della propria famiglia, debba prestargli assistenza fruendo dei permessi;

 - la presenza di assistenti familiari (badanti) non è ostativa al diritto ai permessi retribuiti;

 - il diritto ai permessi è riconosciuto anche a chi risiede in luoghi distanti da quello in cui vive la persona disabile (oltre 150 km); in questo caso, il lavoratore deve però attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

Contrariamente a quanto accadeva in passato, fermo restando il limite di tre giorni di permesso mensili per l'assisstenza allo stesso disabile, il diritto può essere riconosciuto anche a più soggetti frra quelli aventi diritto, che possono godere in via alternativa fra loro.  

La norma prevede inoltre che lo stesso lavoratore/trice ha diritto ad usufruire di più permessi per prestare assistenza a più familiari disabili. Non è possibile usufruire della pluralità dei permessi per assistere un parente od affine di terzo grado. 

 

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