Permesso di tre giorni retribuito all’anno (art.4 , comma 1, L.53/2000)

Nei casi di morte o di grave infermità, debitamente documentata, del coniuge/parte dell'Unione civile, anche separato legalmente; di un parente entro il secondo grado (nonno e nipote, fratelli e sorelle), anche non convivente; di una persona facente parte della famiglia anagrafica (famiglia di fatto), le lavoratrici e i lavoratori, dipendenti pubblici e privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito per anno.

Per fruirne è necessario comunicare preventivamente al datore di lavoro il motivo per cui si richiede il permesso, specificandone i giorni in cui si intende utilizzarli. Il permesso deve comunque essere fruito entro 7 giorni dalla morte o dall’accertamento della grave infermità o «dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici». Nei tre giorni di permesso non sono conteggiati quelli festivi e quelli non lavorativi.

Possibilità alternative

In caso di grave infermità dei familiari, di cui sopra, il decreto prevede che il datore di lavoro e il lavoratore possano concordare congiuntamente una diversa modulazione dell'orario di lavoro in alternativa ai tre giorni di permesso.


Nell’accordo, da stipulare in forma scritta, devono essere indicate le modalità dell’orario concordato. Si può, ad esempio, prevedere una riduzione giornaliera dell’orario di lavoro, corrispondente, comunque, complessivamente, al totale delle ore lavorative comprese nei tre giorni.

Nell’intesa verranno anche indicati i criteri delle eventuali verifiche periodiche sulla persistenza dello stato di gravità della patologia. Per l’accertamento, il lavoratore/tre dovrà presentare al proprio datore di lavoro la documentazione rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico.

La certificazione medica deve essere inoltrata entro 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa. In caso di decesso, si può presentare, in alternativa alla relativa certificazione, una dichiarazione sostitutiva. Il nuovo orario concordato deve avere inizio entro sette giorni da quando viene accertata la patologia o la necessità di intervento terapeutico. I permessi di tre giorni retribuiti sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 104/92.

 

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