In Italia, vige un sistema assicurativo obbligatorio contro i rischi di infortunio o di malattia riconducibili al lavoro, a cui sono vincolate le aziende pubbliche e private. E’ gestito dall’Inail che, per conto dello Stato, eroga determinate prestazioni economiche e non, ai lavoratori che si dovessero ammalare o subire un incidente sul lavoro. I principali riferimenti legislativi che regolano il suo funzionamento sono: il Testo Unico n. 1124/65 e i Decreti legislativi n. 38/2000 e n. 81/2008. L’Inca Cgil, nella sua attività di tutela individuale, assiste i lavoratori e le lavoratrici per agevolare l’accesso e il riconoscimento delle prestazioni, nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, avvalendosi di una rete legale e medico-legale di qualità, del rapporto con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nei luoghi di lavoro.
Infortunio sul lavoro
La legge definisce l'infortunio sul lavoro indennizzabile dall'INAIL l'evento che avviene “per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione per più di tre giorni” .
Alcuni esempi di causa violenta sono: da sforzo muscolare, da microrganismi, da virus (quali per esempio il Covid-19) o da parassiti, da stress, di natura psichica, da condizioni climatiche e microclimatiche, ecc. L’occasione di lavoro evidenzia la necessità che l’evento sia in connessione, sia pure mediata ed indiretta, con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Malattia professionale
Sono considerate malattie professionali, che possono essere quindi indennizzate, quelle incluse in tabelle di legge, se contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni ivi previste, insorte entro un determinato periodo di tempo dall'eventuale cessazione della lavorazione a rischio.
Per il riconoscimento assicurativo di una delle malattie previste dalle tabelle vale il principio della cosiddetta "presunzione legale" del nesso di causalità tra il rischio lavorativo e la malattia sofferta. Non occorre cioè che il lavoratore fornisca la prova inconfutabile che la malattia derivi proprio ed esclusivamente dal lavoro.
Il decreto ministeriale 9 aprile 2008 ha aggiornato l’elenco delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, che prevedono 85 voci per l'industria e 24 per l'agricoltura, essendo stati esclusi alcuni agenti chimici per i quali vige ormai da tempo espresso divieto di utilizzo. Un secondo aggiornamento delle liste è stato apportato lo scorso anno con il decreto 10 ottobre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2024.
Le tabelle delle malattie professionali sono suddivise in tre colonne: Malattie - Lavorazioni - Periodo massimo di indennizzabilità). Inoltre, sono elencate le malattie da agenti chimici, quelle dell'apparato respiratorio, della pelle non descritte in altre voci e quelle da agenti fisici. Tra le diverse patologie hanno trovato collocazione numerose forme neoplastiche con l'indicazione dell'organo bersaglio.
Per la maggior parte degli agenti, oltre alle malattie espressamente elencate, è stata inserita l'ulteriore indicazione di "altre malattie causate dalla esposizione professionale a...". Tra le novità sono da richiamare le malattie da sovraccarico biomeccanico e l'ernia discale lombare da vibrazioni trasmesse al corpo intero e da movimentazione manuale di carichi.
Si è giunti all’attuale elencazione grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988), che ha introdotto in Italia la possibilità di indennizzare anche malattie non previste in tabella e/o contratte in lavorazioni anch'esse extrabellate e insorte anche oltre i periodi indicati dall'eventuale cessazione dell'esposizione al rischio (cosiddetto sistema misto). In questi casi, però, il lavoratore non può più fruire del vantaggio della "presunzione legale” dell'origine professionale della malattia, ma è tenuto a dare la prova che la patologia di cui è affetto è originata da causa o concausa lavorativa.
Per il riconoscimento di una malattia professionale o di un infortunio, l’Inca insieme ai suoi legali e medici legali può assistere il lavoratore e la lavoratrice per l’espletamento delle pratiche fino alla conclusione dell’iter procedurale.