Si tratta di un Fondo, istituito con la legge finanziaria del 2007, con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori/trici, deceduti a causa di incidenti mortali sul lavoro. Possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati dall’Inail, come ad esempio, i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, ecc.
Sono esclusi dal beneficio sia i decessi per malattie professionali, sia per quelli riconducibili agli infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 2007, anche se accaduti dopo tale data. Per ottenere il riconoscimento del beneficio economico occorre inoltrare regolare domanda, a mezzo raccomandata A/R o tramite pec, alla sede territoriale Inail competente, in base al domicilio del lavoratore deceduto.
Nel caso in cui gli eredi siano più di uno, la normativa prevede che la richiesta sia inoltrata da uno solo di essi e compilata secondo la prevista modulistica, nella quale il richiedente dovrà indicare tutti gli altri superstiti aventi diritto, nonché gli estremi per il pagamento, includendo nella richiesta anche le relative deleghe.
Destinatari della somma, che sarà pagata dall’Inail, previo il trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Fondo ministeriale sono:
- coniuge;
- figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d’età, se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili, finché dura l’inabilità; 38
- genitori naturali o adottivi, ma solo in mancanza di coniugi o figli, se a carico del lavoratore deceduto;
- fratelli e sorelle, sempre se a carico del lavoratore deceduto.
Sia la madre che il padre lavoratore, a partire dalla fine del congedo obbligatorio fino a un anno di vita del bambino.
1 ora al giorno se si lavora meno di 6 ore, 2 ore al giorno se si lavora 6 ore o più.
Sì, grazie alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4293/2008 e alle circolari INPS, il padre lavoratore può usufruire dei riposi giornalieri anche se la madre non lavora.
Sì, al 100% della retribuzione. Nel settore pubblico, la contribuzione è obbligatoria; nel privato, viene accreditata figurativamente.
Sì, è previsto il raddoppio delle ore, indipendentemente dal numero di figli, con fruizione libera tra madre e padre.
Sì, se l’orario giornaliero è pari o superiore a 6 ore, le due ore di permesso possono essere cumulate secondo le necessità del genitore.