Il Fondo per le vittime dell’amianto è stato istituito con l’art. 1, commi 241-246, della Legge n. 244/2007 ed è gestito dall’Inail, che eroga una prestazione aggiuntiva ai titolari di rendita, affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”. Detta prestazione non è soggetta a tassazione Irpef.

Il Regolamento del Fondo prevede che la misura complessiva della prestazione aggiuntiva sia fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo.

Il beneficio è calcolato sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale, ed è corrisposto d’ufficio dall’Inail, attraverso due acconti e un conguaglio. Pertanto, non è necessario presentare alcuna istanza.

Per il 2017 l’importo complessivo della prestazione aggiuntiva è stato del 14,7%, mentre per il 2018, su Determina Inail 381/2018, i Ministeri competenti hanno decretato la misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto, pari al 20% della rendita Inail percepita. La legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) ha ulteriormente rivisto la percentuale portandola al 17%. 

Destinatari del beneficio sono

  • I lavoratori/trici titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall’Inail e dal soppresso Ipsema, 39 una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore all’11% in “regime Testo Unico” e al 16% in “regime danno biologico”).
  • I familiari dei lavoratori/trici vittime dell’amianto e della fibra “fiberfrax”, individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinare la morte dell’assicurato.

L’Inca ricorda che il beneficio è riconosciuto anche alle parti delle Unioni Civili, poiché queste, con l’approvazione della legge n. 76/2016, sono state equiparate ai coniugi, il che determina l’applicazione automatica delle norme riguardanti le prestazioni economiche erogate dall’Inail.

 

 

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