Il Testo Unico per la tutela della maternità e paternità (D.lgs 151/2001) dà la possibilità alle lavoratrici madri, e ai padri lavoratori, nei casi previsti, di utilizzare i periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro ai fini del diritto e della misura della pensione.
Il congedo obbligatorio di maternità è coperto da contribuzione figurativa, accreditata senza onere per la lavoratrice, mentre i periodi di congedo parentale sono riscattabili a carico della lavoratrice. Viene richiesto un requisito di cinque anni di contribuzione effettiva da far valere al momento della domanda di pensione.
I lavoratori autonomi con Partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS da almeno 3 anni, in regola con i contributi, che abbiano redditi ridotti secondo le soglie previste.
Viene erogata per 6 mensilità consecutive.
Dal 25% della media dei redditi dichiarati nei due anni precedenti, con un minimo di 255,53 € e un massimo di 817,69 € mensili (2026).
No, non sono previsti accrediti contributivi.
Entro il 31 ottobre di ogni anno. Puoi farlo anche tramite Patronato.
In caso di chiusura durante il periodo di erogazione, si decade dal diritto e si devono restituire le somme percepite successivamente alla cessazione.