Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti, imprenditrici agricole) non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro, ma viene loro comunque versata una indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, calcolata sull’80% della retribuzione convenzionale stabilita annualmente, e differente per le varie tipologie di lavoro.
Per ottenere l’indennità sono necessari precisi requisiti contributivi. Hanno diritto anche al congedo parentale, con il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino/a. In questo caso, l'astensione dal lavoro, è richiesta e deve essere dimostrata.
I lavoratori autonomi con Partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS da almeno 3 anni, in regola con i contributi, che abbiano redditi ridotti secondo le soglie previste.
Viene erogata per 6 mensilità consecutive.
Dal 25% della media dei redditi dichiarati nei due anni precedenti, con un minimo di 255,53 € e un massimo di 817,69 € mensili (2026).
No, non sono previsti accrediti contributivi.
Entro il 31 ottobre di ogni anno. Puoi farlo anche tramite Patronato.
In caso di chiusura durante il periodo di erogazione, si decade dal diritto e si devono restituire le somme percepite successivamente alla cessazione.