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GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI

Scopri a cosa hai diritto se hai adottato o hai figli in affido

COS’È

Uno dei principi fondamentali del Testo Unico (D.Lgs. n. 151/2001) è equiparare la maternità e paternità biologiche a quelle adottive e affidatarie. I genitori adottivi e affidatari hanno oggi gli stessi diritti dei genitori naturali, con alcune differenze legate all’età dei figli, che spesso non sono neonati ma bambini o ragazzi.

CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ PER GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI

Il congedo può essere usufruito dalla mamma o dal papà a scelta dei genitori, senza necessità del riposo psicofisico della gestante. La durata è di cinque mesi e un giorno, equiparata all’effettivo ingresso del minore in famiglia.

DECRETO LEGISLATIVO N. 80/2015: AMPLIAMENTO DEI DIRITTI

  • Adozione nazionale: congedo obbligatorio di cinque mesi dall’ingresso del minore in famiglia.
  • Adozione internazionale: congedo fruibile anche in modo frazionato durante la permanenza all’estero necessaria per le pratiche burocratiche, con durata massima sempre di cinque mesi e un giorno.
  • Età massima dei figli: 18 anni, sia per adozioni nazionali che internazionali.

PADRE IN CONGEDO OBBLIGATORIO

Il padre adottivo o affidatario può usufruire dello stesso congedo di paternità obbligatorio previsto per i genitori biologici, con decorrenza:

  • Adozione nazionale: dall’ingresso del minore in famiglia.
  • Adozione internazionale: dalla data di ingresso del minore in Italia.

AFFIDAMENTO NON PREADOTTIVO

Congedo obbligatorio di tre mesi, usufruibile entro cinque mesi dalla data dell’affidamento e fino alla maggiore età del figlio.

CONGEDO PARENTALE

I genitori adottivi hanno diritto al congedo parentale, fruibile entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia e fino al raggiungimento della maggiore età.

RIPOSI ORARI (EX ALLATTAMENTO)

Entro un anno dall’ingresso del minore, i genitori adottivi e affidatari possono usufruire dei riposi orari modulati sull’orario di lavoro, come previsto per i genitori naturali.

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO/A

Riconosciuto anche per adozioni e affidamenti, nazionali e internazionali.

  • Modalità di fruizione: alternata tra i genitori.
  • Età del figlio:
    • Fino a 6 anni: nessun limite di durata
    • Dai 6 ai 14 anni all’atto dell’adozione o affidamento: massimo 10 giorni lavorativi all’anno nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia

Cosa fare

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 FAQ – Diritti dei genitori adottivi e affidatari

 

I genitori adottivi e affidatari hanno gli stessi diritti dei genitori biologici?

Sì, equiparati per maternità, paternità, congedo parentale, riposi orari e congedo per malattia, con alcune differenze legate all’età del figlio.

Quanto dura il congedo di maternità/paternità obbligatorio per genitori adottivi?

Cinque mesi e un giorno, dall’ingresso del minore in famiglia.

Quali sono le regole per le adozioni internazionali?

Il congedo può essere frazionato durante la permanenza all’estero per pratiche burocratiche, con durata massima di cinque mesi e un giorno.

Esiste un congedo per affidamento non preadottivo?

Sì, tre mesi entro cinque mesi dall’affidamento, fino alla maggiore età del figlio.

I genitori adottivi possono usufruire dei riposi orari ex allattamento?

Sì, entro un anno dall’ingresso del minore, modulati in base all’orario di lavoro.

Come funziona il congedo per malattia del figlio adottivo o affidato?
  • Fino a 6 anni: senza limiti di durata
  • Dai 6 ai 14 anni all’atto dell’ingresso del minore: 10 giorni lavorativi all’anno nei primi tre anni dall’ingresso.