Strumenti di accessibilità

CONGEDO PER PARASUBORDINATI

Scopri come accedere al congedo se sei un lavoratore o una lavoratrice parasubordinata e hai figli

Negli ultimi anni, la tutela della genitorialità e la parità tra lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS e quelli dipendenti hanno compiuto passi significativi.

CONGEDO DI MATERNITÀ

Il congedo di maternità è esteso alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, anche note come parasubordinate, a condizione che non siano assicurate presso altra forma previdenziale.

Le iscritte devono versare un’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per malattia, maternità e assegno al nucleo familiare.

Lavoratrici comprese

  • Collaboratrici coordinate e continuative
  • Associate in partecipazione
  • Lavoratrici con prestazioni occasionali inferiori a 30 giorni/anno e compenso < 5.000 € annui
  • Sindaci, revisori di società e associazioni
  • Titolari di rapporti autonomi occasionali
  • Venditrici porta a porta, titolari di assegno di ricerca e amministratrici

Queste lavoratrici hanno diritto a tutti i tipi di congedo di maternità: obbligatorio, normale, anticipato, flessibile e per parto prematuro.

Il congedo di maternità può decorrere anche dal rientro a casa del neonato ricoverato per parto prematuro, sia in strutture pubbliche che private.

Requisiti contributivi

Per le lavoratrici parasubordinate è necessario aver versato almeno tre mensilità contributive, comprensive dello 0,72%, nei dodici mesi precedenti l’inizio del congedo.

Il periodo di riferimento dipende dalla data presunta del parto e dal tipo di congedo scelto (anticipato o flessibile).

Se la lavoratrice non è più iscritta alla Gestione separata al momento dell’inizio del congedo, ma ha maturato il requisito contributivo, mantiene il diritto all’indennità, salvo nuovo contratto o attività autonoma con indennità maggiore.

L’indennità viene erogata anche se la lavoratrice continua a lavorare, sia per parto sia per adozioni/affidamenti preadottivi.

Importo dell’indennità

  • Calcolo: 80% del reddito giornaliero derivante da collaborazione a progetto o associazione in partecipazione nei 12 mesi precedenti il congedo.
  • Periodo di riferimento: festività comprese.
  • Redditi validi: solo quelli utili ai fini contributivi, entro il massimale di reddito.
  • Astensione effettiva: necessaria per congedo obbligatorio.

Contribuzione figurativa

I periodi di astensione incidono sulla misura e sul diritto alla pensione tramite contribuzione figurativa.

CONGEDO DI PATERNITÀ

I lavoratori padri iscritti alla Gestione separata, con tre mensilità contributive, possono usufruire del congedo di paternità in caso di:

  • morte o grave infermità della madre
  • abbandono del figlio/a da parte della madre
  • affidamento esclusivo del figlio/a al padre

Durata: tre mesi successivi alla nascita

L’astensione effettiva dall’attività lavorativa è necessaria per l’indennità.

ADOZIONI

Congedo di cinque mesi per lavoratrici e lavoratori parasubordinati, come per le dipendenti.

Età massima per adozioni nazionali: 18 anni

CONGEDO PARENTALE

Diritti

Ciascun genitore ha 3 mesi di congedo parentale indennizzato non trasferibili, più ulteriori 3 mesi alternativi tra i genitori, fino a un massimo di 9 mesi complessivi di coppia.

Periodo di fruizione: dai 3 mesi fino ai 14 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia per adozioni/affidamenti.

Requisiti

Per il primo anno di vita del minore o ingresso in famiglia o in Italia, si considerano le stesse tre mensilità contributive del diritto all’indennità di maternità/paternità.

Dal primo al terzo anno, se non si ha diritto a maternità/paternità, è necessario avere almeno tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti.

Calcolo dell’indennità

  • Percentuale: 30% del reddito preso a riferimento per l’indennità di maternità
  • Parti plurimi: diritto a tanti congedi quanti figli

Contribuzione figurativa

Copre anche i periodi di congedo parentale, incidendo su diritto e misura della pensione.

AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI

Le lavoratrici e i lavoratori in Gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità anche senza versamento contributivo.

Cosa fare

Serve aiuto?
Il Patronato INCA CGIL ti offre:

  • Consulenza personalizzata
  • Assistenza completa nella richiesta
  • Verifica dei requisiti e delle opzioni più convenienti

Contatta la sede INCA CGIL più vicina a te!


 FAQ – Congedi per lavoratori e lavoratrici in Gestione separata

 

Chi ha diritto al congedo di maternità in Gestione separata?

Collaboratrici coordinate e continuative, associate in partecipazione, lavoratrici con prestazioni occasionali, sindaci, revisori, titolari di assegni di ricerca, venditrici porta a porta e amministratrici, purché non iscritte ad altra forma previdenziale.

Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio (Gestione Separata)?

Cinque mesi per parto normale o flessibile; incluso il periodo post-ricovero per parto prematuro.

Qual è il requisito contributivo per la maternità?

Almeno tre mensilità di contribuzione (0,72% inclusa) nei dodici mesi precedenti l’inizio del congedo.

Posso continuare a lavorare durante il congedo di maternità?

Sì l’indennità viene erogata anche se si lavora.

I padri (Gestione Separata) hanno diritto al congedo di paternità?

Sì, tre mesi entro i tre mesi successivi la nascita, nei casi di morte, grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo.

Quali sono i diritti per le adozioni?

Congedo di cinque mesi, età massima 18 anni.

Come funziona il congedo parentale (Gestione Separata)?

Tre mesi indennizzati per genitore, più ulteriori tre mesi alternativi, fino a 9 mesi di coppia; arco temporale di fruizione dai 3 mesi fino ai 14 anni del minore.

La contribuzione figurativa è riconosciuta?

Sì, sia per maternità che per congedo parentale, incidendo su diritto e misura della pensione.