Scopri la prestazione economica pensata per le madri lavoratrici precarie e per chi è disoccupata, in cassa integrazione o mobilità
COS’È
L’Assegno di maternità dello Stato, pagato dall’INPS, è una prestazione economica pensata per le madri lavoratrici saltuarie, occasionali, precarie, stagionali, ma anche per le donne disoccupate, in cassa integrazione o in mobilità.
Questa misura rappresenta un aiuto fondamentale, soprattutto per le giovani madri e per le donne migranti, che spesso trovano in questo assegno l’unica possibilità concreta per mantenere il neonato.
IMPORTO DELL’ASSEGNO
- Assegno intero: se la madre non ha diritto ad alcuna indennità di maternità.
- Quota differenziale: se la madre percepisce un’indennità di maternità inferiore all’importo dell’assegno.
- Lavoratrici parasubordinate: se l’indennità della Gestione separata dell’INPS è inferiore a quella dello Stato, hanno diritto all’integrazione fino a concorrenza dell’importo dell’assegno.
Nota: l’assegno viene pagato per ogni figlio. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia, pena la decadenza dal diritto.
REQUISITI GENERALI
- Residenza in Italia.
- Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea.
Diritti anche per cittadini extracomunitari
- Familiari titolari della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi cittadinanza UE.
- Familiari titolari della Carta di soggiorno permanente.
- Titolari di permesso di soggiorno equiparati ai cittadini italiani ai sensi del Testo Unico (art. 41, comma 1-ter, D.lgs. n. 286/1998): permessi di lavoro superiori a sei mesi o permessi di soggiorno per motivi di ricerca superiori a sei mesi.
- Titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Requisiti contributivi
La lavoratrice deve avere tre mesi di contribuzione previdenziale nel periodo compreso tra i diciotto e i nove mesi precedenti la data del parto o dell’ingresso in famiglia.
Possono aver lavorato come subordinate, parasubordinate o autonome.
Per le licenziate o dimissionarie vale sempre il requisito dei tre mesi di contribuzione nel periodo indicato.
PADRI PRECARI E DISOCCUPATI
In casi particolari, l’assegno di Stato può essere richiesto anche dal padre o da altri soggetti. Poiché le situazioni sono molteplici e complesse, è fondamentale rivolgersi all’INCA per una consulenza personalizzata.
Cosa fare
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Il Patronato INCA CGIL ti offre:
- Consulenza personalizzata
- Assistenza completa nella richiesta
- Verifica dei requisiti e delle opzioni più convenienti
FAQ – Assegno di maternità dello Stato
Madri lavoratrici saltuarie, occasionali, precarie, stagionali, disoccupate, in cassa integrazione o mobilità. In casi particolari, anche il padre.
Entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia, pena la decadenza dal diritto.
Residenza in Italia e cittadinanza italiana, UE o permessi specifici per cittadini extracomunitari. La madre deve avere tre mesi di contribuzione previdenziale nei 18-9 mesi precedenti la nascita o ingresso del figlio in famiglia. Ci sono regole specifiche per disoccupate, licenziate o dimissionarie.
Sì, in particolari situazioni, ma è consigliabile un consulto personalizzato con l’INCA.