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ASSEGNO DI MATERNITÀ PER PRECARIE O DISOCCUPATE

Scopri la prestazione economica pensata per le madri lavoratrici precarie e per chi è disoccupata, in cassa integrazione o mobilità

COS’È

L’Assegno di maternità dello Stato, pagato dall’INPS, è una prestazione economica pensata per le madri lavoratrici saltuarie, occasionali, precarie, stagionali, ma anche per le donne disoccupate, in cassa integrazione o in mobilità.

Questa misura rappresenta un aiuto fondamentale, soprattutto per le giovani madri e per le donne migranti, che spesso trovano in questo assegno l’unica possibilità concreta per mantenere il neonato.

IMPORTO DELL’ASSEGNO

  • Assegno intero: se la madre non ha diritto ad alcuna indennità di maternità.
  • Quota differenziale: se la madre percepisce un’indennità di maternità inferiore all’importo dell’assegno.
  • Lavoratrici parasubordinate: se l’indennità della Gestione separata dell’INPS è inferiore a quella dello Stato, hanno diritto all’integrazione fino a concorrenza dell’importo dell’assegno.

Nota: l’assegno viene pagato per ogni figlio. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia, pena la decadenza dal diritto.

REQUISITI GENERALI

  1. Residenza in Italia.
  2. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea.

Diritti anche per cittadini extracomunitari

  • Familiari titolari della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi cittadinanza UE.
  • Familiari titolari della Carta di soggiorno permanente.
  • Titolari di permesso di soggiorno equiparati ai cittadini italiani ai sensi del Testo Unico (art. 41, comma 1-ter, D.lgs. n. 286/1998): permessi di lavoro superiori a sei mesi o permessi di soggiorno per motivi di ricerca superiori a sei mesi.
  • Titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Requisiti contributivi

La lavoratrice deve avere tre mesi di contribuzione previdenziale nel periodo compreso tra i diciotto e i nove mesi precedenti la data del parto o dell’ingresso in famiglia.

Possono aver lavorato come subordinate, parasubordinate o autonome.

Per le licenziate o dimissionarie vale sempre il requisito dei tre mesi di contribuzione nel periodo indicato.

PADRI PRECARI E DISOCCUPATI

In casi particolari, l’assegno di Stato può essere richiesto anche dal padre o da altri soggetti. Poiché le situazioni sono molteplici e complesse, è fondamentale rivolgersi all’INCA per una consulenza personalizzata.

Cosa fare

Serve aiuto?
Il Patronato INCA CGIL ti offre:

  • Consulenza personalizzata
  • Assistenza completa nella richiesta
  • Verifica dei requisiti e delle opzioni più convenienti

Contatta la sede INCA CGIL più vicina a te!


 FAQ – Assegno di maternità dello Stato

 

Chi può richiedere l’Assegno di maternità dello Stato?

Madri lavoratrici saltuarie, occasionali, precarie, stagionali, disoccupate, in cassa integrazione o mobilità. In casi particolari, anche il padre.

Entro quando deve essere presentata la domanda?

Entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia, pena la decadenza dal diritto.

Quali sono i requisiti per l’assegno di maternità dello Stato?

Residenza in Italia e cittadinanza italiana, UE o permessi specifici per cittadini extracomunitari. La madre deve avere tre mesi di contribuzione previdenziale nei 18-9 mesi precedenti la nascita o ingresso del figlio in famiglia. Ci sono regole specifiche per disoccupate, licenziate o dimissionarie.

Anche i padri possono richiedere l’assegno di maternità dello Stato?

Sì, in particolari situazioni, ma è consigliabile un consulto personalizzato con l’INCA.