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PERMESSO DI SOGGIORNO

COS’È

Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione rilasciata dal Questore della provincia in cui risiede il cittadino straniero. Consente di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo superiore a 90 giorni.

SOGGIORNI INFERIORI A 90 GIORNI

Per i cittadini stranieri che entrano in Italia per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni) per motivi di turismo, affari, visite o studio, non è previsto il rilascio del permesso di soggiorno.
In questi casi la normativa prevede l’obbligo di presentare una dichiarazione di presenza entro 48 ore dall’ingresso nel Paese.

RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO OLTRE I 90 GIORNI

Chi entra in Italia con un visto di ingresso superiore a 90 giorni è tenuto a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’arrivo.

La richiesta deve essere presentata a:

  • Sportello Unico per l’Immigrazione → in caso di ricongiungimento familiare, ingresso per lavoro subordinato o stagionale
  • Patronato → per alcune tipologie di visto (studio, attesa acquisizione della cittadinanza italiana, motivi religiosi e altri) senza passare dallo Sportello Unico
  • Questura competente → per permessi particolari, come quelli per richiesta di asilo

In ogni caso, la domanda va inoltrata tramite uffici postali abilitati, utilizzando l’apposito kit fornito dagli Sportelli o dai Patronati.

RICEVUTA DELLA DOMANDA E VALIDITÀ TEMPORANEA

Al momento della presentazione della pratica presso l’ufficio postale, viene rilasciata una ricevuta ufficiale.
Questa ha valore legale e, insieme al documento d’identità, consente al cittadino straniero di rimanere regolarmente in Italia fino al rilascio del permesso di soggiorno o, in ogni caso, fino al completamento dell’iter amministrativo.

Per ulteriori dettagli, consulta la sezione dedicata ai diritti nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.

FORMATO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

  • Elettronico nella maggior parte dei casi.
  • Cartaceo solo in situazioni particolari, come richiesta di asilo, cure mediche (gravidanza) o altri casi specifici.

DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

La durata del permesso di soggiorno varia in base a diversi fattori: tipologia di visto, motivo del soggiorno e se si tratta di un primo rilascio, di un rinnovo o di una conversione.
Ecco le durate previste per i principali motivi:

  • Fino a 9 mesi → lavoro stagionale
  • Fino a 1 anno → lavoro subordinato a tempo determinato
  • Fino a 3 anni → lavoro subordinato a tempo indeterminato o lavoro autonomo
  • Fino a 3 anni → ricongiungimento familiare

Attenzione: le durate fino a 3 anni sono previste a seguito della modifica introdotta dal Decreto Legge 20/2023, convertito nella Legge n. 50/2023 (prima il limite massimo era di 2 anni).

Cosa fare

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Per tutti i dettagli sui permessi di soggiorno, consulta le nostre FAQ

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FAQ - Permesso di soggiorno

 

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Quando va richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno?

Il rinnovo deve essere richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza. Il termine è meramente indicativo. Viene invece considerato irregolare il cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni senza che ne sia stato richiesto il rinnovo. Pertanto, chi presenta la domanda entro i 60 giorni successivi mantiene i diritti se in possesso della ricevuta postale o della ricevuta della Questura.

Cosa succede se il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni?

Il cittadino straniero rischia di essere considerato irregolarmente soggiornante, salvo la presenza di motivi oggettivamente giustificabili come gravi problemi di salute o cause di forza maggiore.

Quali requisiti servono per rinnovare il permesso di soggiorno?

È necessario mantenere i requisiti previsti dal rilascio iniziale (documento valido, mezzi di sostentamento, assenza di motivi ostativi) e soddisfare eventuali requisiti specifici per la tipologia di permesso richiesto, come ad esempio la documentazione che attesti il motivo del soggiorno (lavoro, studio, famiglia).

Cosa succede se perdo il lavoro e devo rinnovare il permesso?

È possibile richiedere un permesso per attesa occupazione, con durata non inferiore a un anno o pari alle misure di sostegno al reddito. Per ottenerlo è necessario iscriversi alle liste di collocamento del Centro per l’Impiego.

Sono previste le impronte digitali anche per il rinnovo?

Sì. Il rilievo delle impronte digitali è previsto anche per la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno.

 

DIRITTI NELLE MORE DEL RILASCIO, RINNOVO O CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Quali diritti mantiene lo straniero in attesa del permesso di soggiorno?

In attesa del rilascio, rinnovo o conversione, lo straniero resta regolarmente soggiornante e può esercitare diritti fondamentali, presentando la ricevuta dell’Ufficio postale o dell’Ufficio immigrazione che attesta l’avvenuta presentazione della domanda entro i termini previsti dalla norma.

Quanto tempo ha la Pubblica Amministrazione per concludere la procedura di rilascio/rinnovo e conversione del permesso di soggiorno?

Secondo l’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/98, la Pubblica Amministrazione deve concludere entro 60 giorni dalla domanda. Si tratta però di un termine ordinatorio: anche se i tempi si prolungano, lo straniero rimane regolare fino a un eventuale provvedimento negativo.

Cosa può fare lo straniero durante questo periodo di attesa?

Durante l’attesa, ad esempio, può lavorare regolarmente, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, effettuare il cambio di residenza, ottenere o rinnovare la carta d’identità, aprire un conto corrente di base e richiedere prestazioni previdenziali e assistenziali nei limiti di legge.

Si può lavorare in attesa della conversione del permesso?

Sì. Anche in caso di conversione del permesso (ad esempio da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale), è possibile iniziare subito l’attività lavorativa.

I richiedenti asilo possono lavorare durante l’attesa della decisione della Commissione Territoriale?

I richiedenti asilo possono iniziare a lavorare dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. Nel frattempo, possono accedere all’istruzione, al SSN e iscriversi all’anagrafe con l’attestato nominativo rilasciato dalla Questura.

I cittadini ucraini beneficiari di protezione temporanea possono lavorare?

Sì. I beneficiari di protezione temporanea possono lavorare immediatamente in base alle disposizioni del DPCM 28 marzo 2022 e delle ordinanze adottate dal Dipartimento della Protezione Civile.

 

 CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Cos’è la conversione del permesso di soggiorno?

La conversione è la procedura che consente a un cittadino straniero già regolarmente soggiornante in Italia di ottenere un nuovo permesso per un motivo diverso da quello originario, quando cambia la propria condizione personale o lavorativa.

In quali casi si può chiedere la conversione?

La conversione del permesso di soggiorno può essere richiesta nei casi di: lavoro stagionale, studio, tirocinio, residenza elettiva, assistenza minori, riacquisto della cittadinanza italiana o permessi di soggiorno per lungo soggiornanti rilasciati da altri Stati UE.

In queste situazioni è possibile passare a un’altra tipologia di permesso (ad esempio per lavoro subordinato o autonomo), se ci sono i requisiti previsti, come una proposta di lavoro e/o altre condizioni specifiche richieste dalla legge. La domanda va presentata generalmente prima della scadenza del permesso e, per molte tipologie, non è più necessario attendere i decreti flussi: resta comunque obbligatoria la disponibilità di un contratto di lavoro o il rispetto dei requisiti previsti per il nuovo titolo di soggiorno.

Posso convertire un permesso per studio in permesso per lavoro?

Se hai un permesso per studio puoi lavorare fino a 20 ore settimanali (per un massimo di 1.040 ore lavorative annuali). Se ricevi un’offerta di lavoro che supera questo limite, puoi chiedere la conversione del tuo permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato, così da poter lavorare regolarmente senza restrizioni, al di là delle quote del decreto flussi.

Quali sono le principali tipologie di conversione del permesso di soggiorno previste dalla normativa?

Secondo il Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998), è possibile convertire il permesso di soggiorno:

  • da studio, tirocinio o formazione a lavoro subordinato o autonomo;
  • da lavoro stagionale a lavoro subordinato (dopo almeno 3 mesi di lavoro regolare);
  • da motivi religiosi, assistenza minori, residenza elettiva, ecc. a permesso per lavoro;
  • molti permessi possono essere convertiti per motivi familiari, se previsti dall’art. 29 TUI.
Esistono permessi che possono essere utilizzati per motivi diversi da quello in possesso?

Sì. Alcuni permessi di soggiorno possono essere utilizzati per altri motivi diversi da quello rilasciato, senza che ci sia la necessità della conversione. Ad esempio:

  • il permesso per lavoro subordinato può essere utilizzato per svolgere un’attività di lavoro autonomo, e viceversa;
  • il permesso per motivi familiari può essere utilizzato per svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In ogni caso, quando la normativa lo prevede, alla scadenza il permesso viene rinnovato in base all’attività effettivamente svolta.

Chi ha un permesso di soggiorno per motivo familiare può svolgere attività lavorativa?

Sì, senza che ci sia la necessità di richiedere la conversione del titolo di soggiorno.

Quando deve essere avviata la procedura di conversione?

La domanda va presentata generalmente prima della scadenza del permesso. Per molti casi, la conversione è possibile al di là delle quote previste dal decreto flussi. Ove previsto dalla norma, resta comunque obbligatoria la disponibilità di un contratto di lavoro e/o il rispetto dei requisiti previsti per il nuovo titolo di soggiorno.

 

 PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

 

Cos’è il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

È un documento che consente ai cittadini di Paesi terzi di vivere stabilmente in Italia a tempo indeterminato. Ha sostituito la vecchia “carta di soggiorno” ed è riconosciuto anche dagli altri Stati membri dell’Unione Europea.

Quali diritti garantisce il permesso UE di lungo periodo (PDS-UE-SLP)?

Chi lo possiede gode di uno status giuridico particolare, che garantisce più diritti rispetto a quelli previsti per i cittadini stranieri con un normale permesso di soggiorno.

Nello specifico:

  • attesta il riconoscimento permanente dello status di lungo soggiornante;
  • costituisce documento di identificazione personale;
  • il “documento fisico” è valido per 10 anni (5 anni per i minori). Alla scadenza il permesso di soggiorno sarà automaticamente rinnovato, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie;
  • consente di partecipare ai concorsi pubblici, con esclusione di quelli che riguardano posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale (ad es. magistrati, militari);

Il permesso di soggiorno UE SLP rilasciato da oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della Legge 238/2021 (1.02.2022) non è più valido per l’attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

Qual è la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (PDS-UE-SLP)?

Il documento fisico è valido 10 anni (5 anni per i minori), mentre lo status di lungo soggiornante è permanente salvo i casi di revoca previsti dalla normativa. Alla scadenza, il documento fisico viene rinnovato automaticamente, previa presentazione della domanda corredata da nuove fotografie.

I permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (PDS-UE-SLP) rilasciati da oltre 10 anni sono ancora validi?

No. I permessi UE-SLP rilasciati da più di dieci anni alla data del 1° febbraio 2022 (entrata in vigore della Legge 238/2021) non sono più validi per attestare il regolare soggiorno.

Chi può richiedere il permesso di soggiorno UE di lungo periodo?
  • Possono richiederlo i cittadini stranieri che:
    soggiornino regolarmente in Italia da almeno 5 anni con un permesso valido;
  • possiedano un reddito pari almeno all’importo dell’assegno sociale, riproporzionato in base alla composizione del nucleo familiare;
  • superino un test di lingua italiana di livello A2 (vedi sezione test di conoscenza della lingua italiana A2 per le eccezioni)
È possibile chiedere il permesso di soggiorno UE di lungo periodo anche per i familiari?

Sì, può essere richiesto anche per: coniuge, figli minori a carico, figli maggiorenni a carico se permanentemente non autosufficienti, e genitori a carico senza adeguato sostegno familiare nel Paese d’origine. In questi casi va dimostrata la disponibilità di un reddito adeguato alla composizione del nucleo familiare e di un alloggio idoneo, conforme alla normativa regionale o certificato dall’ASL.

La cittadina o il cittadino straniero titolare della protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria) può richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Si, può richiederlo alla pari di tutti i cittadini stranieri. Il titolare della protezione internazionale non è tenuto a sostenere l’esame di lingua italiana livello A2, tanto meno a dimostrare il possesso del requisito dell’idoneità dell’alloggio per sé e per i propri familiari.

Chi non può richiedere il permesso di soggiorno UE SLP?

Non possono richiederlo:

  • titolari di permessi per studio o formazione professionale, protezione temporanea, cure mediche, casi speciali, protezione speciale, per calamità, vittime di violenza domestica, per sfruttamento lavorativo, per atti di particolare valore civile;
  • chi è in attesa di una decisione sulla domanda di protezione internazionale (permesso di soggiorno per richiesta asilo);
  • chi soggiorna per breve durata o come diplomatico.

 

TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA A2

 

Perché è richiesto il test di lingua italiana A2?

Il superamento del test di lingua italiana A2 è richiesto per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tale obbligo serve per attestare una conoscenza minima della lingua italiana, in conformità al livello A2 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).

Come è possibile sostenere il test A2?

Per sostenere il test di lingua italiana A2 bisogna presentare un’apposita richiesta alla Prefettura. Le sedi INCA forniscono assistenza per l’inoltro della domanda per conto della persona assistita. Entro 60 giorni viene inviata la convocazione con l’indicazione della data, della sede e dell’orario della prova. Superato il test, il risultato viene comunicato direttamente alla Questura. Diversamente, è possibile sostenerlo nuovamente trascorsi almeno 90 giorni.

Inoltre, l’INCA è da anni convenzionato con l’Università degli Studi di Roma Tre. In alcune delle nostre sedi è possibile, su richiesta, partecipare al test ufficiale di lingua italiana per i livelli A2, riconosciuti a livello nazionale e internazionale. In queste stesse sedi si organizzano anche esami per altri livelli, come il B1, necessario per la domanda di cittadinanza italiana.

È possibile dimostrare la conoscenza della lingua italiana A2 in altri modi?

Sì, è possibile nei seguenti modi:

  • fornendo le Certificazioni ufficiali rilasciate da enti riconosciuti: Università per Stranieri di Perugia e Siena; Università di Roma Tre; Società Dante Alighieri e Università Dante Alighieri di Reggio Calabria;
  • presentando un titolo di studio conseguito in Italia: licenza media, diploma superiore, laurea;
  • frequentando presso un’università Università italiana (statale o privata riconosciuta), un dottorato o un master universitario;
  • frequentando un corso di italiano presso un CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) e conseguendo un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore all’A2.
  • attraverso l’Accordo di integrazione con l’avvenuto riconoscimento del livello A2;
  • nel caso di ingresso in Italia per lo svolgimento di particolari attività professionali (art. 27 TUI), come: dirigenti o personale altamente qualificato, professori universitari, giornalisti o traduttori
INCA offre supporto per il test A2?

Sì. L’INCA, sulla base di un Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell’Interno, è abilitato all’inoltro alle Prefetture delle richieste di partecipazione al test di lingua italiana di livello A2.

Inoltre, l’INCA è da anni convenzionato con l’Università degli Studi di Roma Tre. In alcune delle nostre sedi è possibile, su richiesta, partecipare al test ufficiale di lingua italiana per i livelli A2. Le stesse sedi organizzano anche esami per altri livelli, come, ad esempio, il B1, necessario per la domanda di cittadinanza italiana.

Chi è esonerato dal test di lingua italiana A2?

Sono esonerati:

  • i figli minori di 14 anni;
    chi ha gravi limitazioni all’apprendimento linguistico certificate da una struttura sanitaria pubblica;
  • i titolari di protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria).
  • Attenzione: i familiari del titolare di protezione internazionale non sono esentati dal test A2.