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QUOTA 100

Cos’è

A partire dal 1° gennaio 2019, è stata introdotta una nuova possibilità di pensionamento anticipato, in via sperimentale, per il triennio 2019–2021.

Chi può fare richiesta

Possono conseguire la pensione “Quota 100” le lavoratrici e i lavoratori con contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme esclusive e sostitutive gestite dall’Inps e nella Gestione separata dei cosiddetti parasubordinati.

La norma esclude le forme previdenziali diverse quali Casse libero professionali, Fondo Clero, Fondo esattoriali, Inpgi ecc. Anche il personale del Comparto Sicurezza, Soccorso Pubblico e Difesa viene esplicitamente escluso in quanto destinatario di un ordinamento pensionistico speciale.

Requisiti (maturati entro il 31 dicembre 2021)

Per accedere a Quota 100 sono necessari:

  • il raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni
  • un’anzianità contributiva minima di 38 anni

Per perfezionare il requisito dei 38 anni è valutabile tutta la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il contestuale perfezionamento dei 35 anni con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione e/o ad essi equiparati (nelle gestioni dove si applica tale principio per il diritto alla pensione anticipata/anzianità).

Il diritto alla pensione può essere raggiunto anche con il cumulo dei periodi assicurativi (esclusi periodi casse libero professionali). Per la normativa di riferimento consulta la sezione delle prestazioni in cumulo.

È possibile accedere alla pensione Quota 100 anche mediante l’esercizio delle facoltà di opzione al sistema contributivo e di computo nella gestione separata. Per la normativa consulta la sezione di riferimento.

Da quando decorre

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti privati e autonomi possono accedere alla pensione decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (la cosiddetta “finestra”).

Attenzione: i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, identificate all’art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti (la cosiddetta “finestra”).

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) la decorrenza è fissata rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dello stesso anno solare di maturazione dei requisiti.

Ulteriori informazioni

Ai dipendenti pubblici che accedono al pensionamento in «Quota 100» il TFS/TFR viene liquidato nei termini previsti in caso di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Per conseguire la pensione in “Quota 100” è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono presentare l'istanza di collocamento a riposo all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi, che non può essere disposto d'ufficio per raggiunti limiti di età (65 anni).

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola ed AFAM, la decorrenza è fissata all'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre, 1° novembre) dello stesso anno di maturazione dei requisiti.

La pensione cosiddetta «Quota 100» non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente/autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale (art. 2222 del codice civile), nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.