COS’È
Quota 103, nota anche come Pensione Anticipata Flessibile, è un’ulteriore possibilità di pensionamento anticipato introdotta dalla Legge di Bilancio per il triennio 2023-2025, in vigore dal 1° gennaio 2023. È stata inserita in via sperimentale per il 2023 e prorogata per gli anni 2024 e 2025.
CHI PUÒ FARE RICHIESTA
Possono conseguire la pensione “Quota 103” le lavoratrici e i lavoratori con contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme esclusive e sostitutive gestite dall’Inps e nella Gestione separata dei cosiddetti parasubordinati.
La norma esclude le forme previdenziali diverse quali Casse libero professionali, Fondo Clero, Fondo esattoriali, Inpgi ecc. Anche il personale del Comparto Sicurezza, Soccorso Pubblico e Difesa viene esplicitamente escluso in quanto destinatario di un ordinamento pensionistico speciale.
REQUISITI (maturati entro il 31 dicembre 2025)
Quota 103 si consegue con
- un’età anagrafica di almeno 62 anni
- un’anzianità contributiva di almeno 41 anni
Per perfezionare il requisito contributivo è valutabile tutta la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il contestuale perfezionamento dei 35 anni con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione e/o ad essi equiparati (nelle gestioni dove si applica tale principio per il diritto alla pensione anticipata/anzianità).
Il diritto alla pensione può essere raggiunto anche con il cumulo dei periodi assicurativi (esclusi periodi casse libero professionali). Per la normativa di riferimento consulta la sezione delle prestazioni in cumulo.
È possibile accedere alla pensione Quota 103 anche mediante l’esercizio delle facoltà di opzione al sistema contributivo e di computo nella gestione separata. Per la normativa consulta la sezione di riferimento.
Come già previsto per “quota 100 e 102”, il diritto alla “pensione anticipata flessibile“ può essere esercitato anche successivamente, dopo l’apertura della cosiddetta finestra.
Per le lavoratrici e i lavoratori che maturano i predetti requisiti dal 01.01.2024 la pensione verrà calcolata interamente con il sistema contributivo.
DA QUANDO DECORRE
Per la decorrenza della “pensione anticipata flessibile” in Quota 103 si continua ad applicare il regime delle finestre mobili, diversificate a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della gestione previdenziale che liquida il trattamento pensionistico.
Dipendenti privati e autonomi
- Requisiti maturati entro il 31/12/2022
La pensione decorre dal 1° aprile 2023. - Requisiti maturati nel 2023
La pensione decorre 3 mesi dopo la data di maturazione dei requisiti. - Requisiti maturati dal 1° gennaio 2024 in poi
La pensione decorre 7 mesi dopo la maturazione dei requisiti.
Dipendenti pubblici
- Requisiti maturati entro il 31/12/2022
La pensione decorre dal 1° agosto 2023. - Requisiti maturati dal 1° gennaio 2023
La pensione decorre 6 mesi dopo la maturazione dei requisiti, ma non prima del 1° agosto 2023. - Requisiti maturati dal 1° gennaio 2024
La pensione decorre 9 mesi dopo la maturazione dei requisiti.
Nota:
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono presentare istanza di collocamento al riposo all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi, che non può essere disposto d’ufficio per raggiunti limiti di età (65 anni).
Personale della scuola e AFAM (a tempo indeterminato)
La pensione decorre dall’inizio dell’anno scolastico o accademico in cui sono maturati i requisiti:
- 1° settembre per le scuole
- 1° novembre per l’AFAM
Cumulo dei contributi
Il requisito dei 41 anni di contributi può essere raggiunto anche cumulando periodi assicurativi (non coincidenti) versati presso più gestioni INPS, su domanda dell’interessato.
Per i dipendenti pubblici con iscrizioni in più gestioni, la decorrenza della pensione sarà:
- 6 mesi dopo i requisiti se maturati nel 2023
- 9 mesi dopo i requisiti se maturati dal 2024
Il TFR/TFS verrà liquidato con gli stessi tempi previsti per la pensione ordinaria (vecchiaia o anticipata).
ULTERIORI INFORMAZIONI
L’importo mensile della pensione anticipata flessibile non può superare:
- 5 volte il trattamento minimo (per chi ha i requisiti entro il 31/12/2023)
- 4 volte il trattamento minimo (per chi ha i requisiti dal 01/01/2024)
La pensione cosiddetta «Quota 103» non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente/autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale (art. 2222 del codice civile), nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.