Strumenti di accessibilità

PENSIONE CON CONTRIBUTI IN PIÙ CASSE

Scopri come andare in pensione quanto hai versato contributi in diverse gestioni previdenziali.

Cos’è

Sempre più persone hanno versato contributi in diverse gestioni previdenziali. In passato si potevano riunire pagando una ricongiunzione onerosa. Oggi, invece, ci sono strumenti gratuiti per sommare i contributi e ottenere una sola pensione.

Le principali possibilità gratuite sono:

  • Computo nella Gestione Separata
  • Totalizzazione dei contributi
  • Cumulo per chi ha versato prima del 1° gennaio 1996
  • Cumulo per chi ha cominciato a versare dal 1° gennaio 1996 (contributivo puro) o ha optato per il sistema contributivo

Computo nella Gestione Separata (art. 3, DM 282/1996)

Il computo permette di trasferire contributi da lavoro dipendente o autonomo nella Gestione Separata (usata da collaboratori e professionisti senza cassa).

Può accedere chi soddisfa tutti e tre i requisiti:

  • meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995
  • almeno 15 anni di contributi totali, di cui 5 dopo il 31/12/1995
  • almeno 1 mese nella Gestione Separata

I contributi nelle casse dei liberi professionisti non si possono usare.

Pensione di vecchiaia (computo)

  • 67 anni di età
  • almeno 20 anni di contributi
  • importo minimo pari a 1,5 volte l’assegno sociale (fino al 2023) o 1 volta dal 2024 in poi

Se non si raggiungono i predetti requisiti è possibile andare in pensione a:

  • 71 anni di età
  • almeno 5 anni effettivi di contributi

Pensione anticipata (computo)

  • Uomini: 42 anni e 10 mesi + 3 mesi di finestra per l’erogazione
  • Donne: 41 anni e 10 mesi + 3 mesi di finestra per l’erogazione

È possibile andare in pensione con:

  • 64 anni di età
  • 20 anni di contributi effettivi
  • importo minimo maturato pari a 3 volte l’assegno sociale (fanno eccezione lavoratrici madri: 2,8 volte con un figlio, 2,6 con più figli)

La finestra di attesa è pari a 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. L’importo massimo erogabile fino a 67 anni è pari a 5 volte il trattamento minimo.

Con “Quota 103” nel 2024-2025:

  • 62 anni di età
  • 41 anni di contributi
  • 7 mesi di finestra per l’erogazione
  • importo massimo erogabile fino a 67 anni, pari a 4 volte il trattamento minimo

Agevolazioni per le madri (computo)

  • anticipo età anagrafica per la pensione: 4 mesi per figlio (fino a 12 o, dal 2025, 16 mesi in totale)
  • in alternativa, aumento della pensione

Attenzione: chi ha periodi di lavoro prima dei 18 anni e chiede la pensione anticipata può avere una maggiorazione della contribuzione accreditata su tali periodi.

Fermo restando i requisiti richiesti, si può esercitare il computo anche per richiedere:

  • un trattamento di invalidità (assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa)
  • la pensione supplementare
  • la pensione indiretta ai superstiti

Totalizzazione dei contributi (DLgs. 42/2006)

La totalizzazione riunisce gratuitamente contributi di:

  • lavoro dipendente
  • lavoro autonomo
  • Gestione Separata
  • casse dei liberi professionisti
  • altre gestioni (es. Fondo clero, ex Enpals, ecc.)

Pensione di vecchiaia (totalizzazione)

  • 66 anni di età (uomini e donne)
  • 20 anni di contributi
  • finestra di attesa: 18 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti

Chi lavora nel comparto Scuola e AFAM (a tempo indeterminato) può accedere alla pensione dal 1° settembre o 1° novembre nell’anno successivo alla maturazione dei requisiti.

Pensione anticipata (totalizzazione)

  • 41 anni di contributi
  • la contribuzione figurativa per malattia e la disoccupazione non contano nel calcolo
  • finestra di 21 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti

Chi lavora nel comparto Scuola e AFAM (a tempo indeterminato) può accedere alla pensione dal 1° settembre o 1° novembre nell’anno successivo alla maturazione dei requisiti.

Anche qui è possibile richiedere:

  • pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (o inabilità a svolgere proficuo lavoro per i dipendenti pubblici)
  • pensione indiretta ai superstiti

Il calcolo è contributivo, ma una parte può essere retributiva o mista se si matura il diritto autonomo a pensione in una determinata gestione.

La pensione in totalizzazione, se di importo modesto, non viene integrata al trattamento minimo.

Cumulo per chi ha contributi prima del 1996 (L. 228/2012 – L. 232/2016)

Dal 2013 è possibile sommare contributi non sovrapposti da varie gestioni, comprese le casse dei professionisti (dal 2017).

Pensione di vecchiaia (cumulo pre 1996)

  • 67 anni di età
  • 20 anni di contributi

Se l’ultima gestione è la Gestione Separata, serve anche un importo minimo della pensione.

La pensione decorre dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, salvo esplicita richiesta da parte dell’interessato. Chi lavora nel comparto Scuola e AFAM (a tempo indeterminato) può accedere alla pensione dal 1° settembre o 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti.

Se è coinvolta una cassa professionale con requisiti più alti, il pro quota della cassa verrà liquidato quando si raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi di quella cassa.

Pensione anticipata (cumulo pre 1996)

  • Uomini: 42 anni e 10 mesi
  • Donne: 41 anni e 10 mesi
  • 35 anni senza figurativi (malattia, disoccupazione, NASpI, ecc.)
  • finestra di 3 mesi

Chi lavora nel comparto Scuola e AFAM (a tempo indeterminato) può accedere alla pensione dal 1° settembre o 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti.

TFS/TFR nel pubblico per chi chiede la pensione anticipata con 41/42 anni e 10 mesi di contributi: erogati 12 mesi dopo aver raggiunto i 67 anni + 90 giorni.

Vale anche per “Quota 100, 102, 103” (62 anni + 41 anni):

  • esclusioni: casse professionisti e comparto Sicurezza e Difesa
  • finestra: 7 mesi (9 se PA)

Con il cumulo è possibile ottenere anche la pensione anticipata per lavoratori precoci con almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima dei 19 anni e in possesso di almeno 41 anni di contribuzione.

Ulteriori informazioni (cumulo pre 1996)

Anche qui è possibile:

  • pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (o inabilità a svolgere proficuo lavoro per i dipendenti pubblici)
  • pensione indiretta ai superstiti

Il calcolo delle quote segue le regole delle singole gestioni (retributivo, misto, contributivo).

La pensione può essere integrata al minimo se una delle gestioni lo prevede.

Cumulo per i “contributivi puri” (DLgs. 184/1997)

Chi ha iniziato a versare dal 1° gennaio 1996 può sommare gratuitamente i contributi tra:

  • lavoro dipendente
  • lavoro autonomo
  • Gestione Separata
  • altre gestioni esclusive o sostitutive

I contributi nelle casse professionali valgono solo ai fini del diritto se applicano o hanno adottato il sistema contributivo.

Chi non ha nessun contributo al 31 dicembre 1995, accede a:

Pensione di vecchiaia (cumulo contributivi puri)

  • 67 anni di età
  • almeno 20 anni di contributi
  • importo minimo pari a 1 volta quello dell’assegno sociale (dal 2024)

Se non si raggiungono i predetti requisiti è possibile andare in pensione a:

  • 71 anni di età
  • almeno 5 anni effettivi di contributi

Pensione anticipata (cumulo contributivi puri)

  • Uomini: 42 anni e 10 mesi + 3 mesi di finestra per l’erogazione
  • Donne: 41 anni e 10 mesi + 3 mesi di finestra per l’erogazione

È possibile andare in pensione con:

  • 64 anni di età
  • 20 anni di contributi effettivi
  • importo minimo maturato pari a 3 volte l’assegno sociale (fanno eccezione lavoratrici madri: 2,8 volte con un figlio, 2,6 con più figli)

La finestra di attesa è pari a 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. L’importo massimo erogabile fino a 67 anni è pari a 5 volte il trattamento minimo.

Agevolazioni per le madri (cumulo contributivi puri)

  • anticipo età anagrafica per la pensione: 4 mesi per figlio (fino a 12 o, dal 2025, 16 mesi in totale)
  • in alternativa, aumento della pensione

Attenzione: chi ha periodi di lavoro prima dei 18 anni e chiede la pensione anticipata può avere una maggiorazione della contribuzione accreditata su tali periodi.

Si può esercitare il cumulo anche per richiedere:

  • la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (o a proficuo lavoro per i dipendenti pubblici)
  • la pensione indiretta ai superstiti

Anche chi ha contributi prima del 1996 può esercitare il cumulo, se ha optato per il sistema contributivo in tutte le gestioni coinvolte. In tal caso, i requisiti richiesti per i trattamenti pensionistici sono quelli previsti per chi ha versato contributi prima del 31 dicembre 1995.

Cosa fare

Serve aiuto?
Il Patronato INCA CGIL ti offre:

  • Consulenza personalizzata
  • Assistenza completa nella domanda online
  • Verifica dei requisiti e delle opzioni più convenienti

Contatta la sede INCA CGIL più vicina a te!


 FAQ - Pensione con contributi in più casse

 

Ho contributi in gestioni diverse: posso unirli?

Sì, esistono strumenti gratuiti (computo, totalizzazione, cumulo) che permettono di sommarli senza costi.

Che cos’è il computo nella Gestione Separata?

È il trasferimento di contributi da altre gestioni alla Gestione Separata, possibile per chi ha meno di 18 anni di contributi al 1995 e almeno 15 anni totali (di cui 5 dopo il 1995).

Cos’è la totalizzazione dei contributi?

La totalizzazione è la possibilità di sommare contributi versati in più gestioni, comprese le casse professionali, per le prestazioni previste.

Che differenza c’è tra cumulo prima e dopo il 1996?
  • Chi ha contributi anche prima del 1996 può cumulare gratuitamente tutte le gestioni obbligatorie, comprese le casse dei liberi professionisti. I contributi nelle casse professionali valgono solo ai fini del diritto se applicano o hanno adottato il sistema contributivo.
  • I “contributivi puri” (solo dopo il 1996) possono cumulare tra gestioni pubbliche, private e Gestione Separata, con regole del sistema contributivo.
Le casse professionali sono sempre incluse?

Solo in alcuni casi: ad esempio totalizzazione e cumulo Legge 228/2012 e Legge 232/2016.