Scopri tutte le prestazioni e opzioni di previdenza complementare, sia che lavori nel settore privato che nel pubblico.
Cos’è
La previdenza complementare, introdotta con le riforme degli anni ’90, integra, e non sostituisce, la previdenza pubblica, al fine di garantire una maggiore copertura previdenziale futura.
L’INCA CGIL offre assistenza per l’adesione e per l’erogazione delle prestazioni, grazie a specifiche convenzioni sottoscritte con diversi Fondi pensione negoziali.
Caratteristiche principali della previdenza complementare
- Complementarietà: viene istituita laddove è presente un regime di assicurazione obbligatoria.
- Capitalizzazione individuale: ogni aderente ha una posizione individuale, dove confluiscono i contributi versati, investiti nel mercato finanziario.
- Controllo e vigilanza: i Fondi pensione sono sottoposti alla supervisione della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).
Tipologie e destinatari
Principali forme pensionistiche complementari:
1. Fondi pensione negoziali (o chiusi)
Istituiti dalla contrattazione collettiva (contratti e accordi collettivi, anche aziendali).
Destinatari:
- lavoratrici e lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
- soci lavoratori di cooperative;
- familiari fiscalmente a carico dell’aderente.
Caratteristiche specifiche
- soggetti senza scopo di lucro
- struttura associativa
- governance ispirata alla democrazia rappresentativa
- schemi a contributo definito
2. Fondi pensione aperti
Promossi da banche, assicurazioni o società di gestione del risparmio.
Adesione: individuale o collettiva.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori, ma anche persone senza attività lavorativa.
3. Fondi pensione preesistenti
Istituiti prima del 15 novembre 1992 tramite accordi collettivi o regolamenti aziendali.
Destinatari: soprattutto lavoratrici e lavoratori dei settori bancario e assicurativo.
4. Fondi pensione regionali
Istituiti da Regioni e operanti su base territoriale.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori che operano nella regione che ha istituito il fondo.
5. Forme pensionistiche individuali
Polizze assicurative con finalità previdenziali.
Adesione: individuale.
Promotori: compagnie assicurative.
Adesione
L’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato assunti entro il 30 giugno 2026 (esclusi i domestici), vale il meccanismo dell'adesione tacita (silenzio-assenso). Per chi ha iniziato a lavorare per la prima volta come dipendente o ha cambiato lavoro a partire dal primo luglio 2026, scatta l'adesione automatica.
Adesione tacita (silenzio-assenso)
Dal 1° gennaio 2007, entro sei mesi dalla prima assunzione, la lavoratrice o il lavoratore deve decidere se aderire alla previdenza complementare o lasciare il TFR maturando presso il datore di lavoro. In caso di adesione esplicita è richiesta la compilazione della modulistica TFR2 e dei moduli specifici dei fondi pensione.
Se non viene espressa una scelta, scatta il silenzio-assenso: il TFR maturando viene conferito automaticamente:
- al fondo pensione previsto dal contratto collettivo di riferimento
- al fondo con il maggior numero di adesioni (se l’azienda applica più fondi)
- se nessuna delle opzioni precedenti è applicabile, al fondo Cometa.
Questa regola resta valida solo per chi è stato assunto entro il 30 giugno 2026 e non attiva nuovi rapporti di lavoro dopo quella data.
Adesione automatica
Con la Legge di Bilancio 2026 cambia il meccanismo di adesione alla previdenza complementare per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i domestici).
A chi si applica:
- a chi viene assunto come lavoratore dipendente per la prima volta dopo il 30 giugno 2026
- a chi cambia lavoro (nuovo rapporto di lavoro) dopo il 30 giugno 2026
Non riguarda invece chi ha un rapporto di lavoro già in corso senza nuove assunzioni dopo quella data.
Dalla data di assunzione, il dipendente è considerato già iscritto a una forma di previdenza complementare: il TFR maturando viene destinato automaticamente a un fondo pensione, salvo rinuncia entro 60 giorni.
Con l'adesione scattano automaticamente:
- il versamento dell'intero TFR
- il contributo a carico del lavoratore
- il contributo a carico del datore di lavoro, secondo quanto previsto dal contratto collettivo
Eccezione: se la retribuzione annua lorda è inferiore all'assegno sociale, il contributo del lavoratore non è obbligatorio. Chi non vuole versarlo deve dichiararlo entro 60 giorni.
A quale fondo si viene iscritti?
Il datore di lavoro lo individua secondo questo ordine:
- il fondo previsto dal contratto o accordo collettivo applicato (anche territoriale o aziendale)
- se ci sono più fondi possibili, quello indicato dall'accordo aziendale oppure, in mancanza, quello con più lavoratori iscritti alla data dell'assunzione
- se non esistono accordi o contratti collettivi di riferimento, il TFR confluisce nel Fondo Pensione Cometa (forma residuale prevista dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85). In questo caso non sono dovuti né il contributo del datore né quello del lavoratore.
Una volta individuato, il datore di lavoro invia un'informativa al lavoratore.
Si può rinunciare?
Sì, entro 60 giorni dall'assunzione, con effetto retroattivo. Attenzione: se non si fa nulla, il silenzio vale come conferma dell'adesione. L'automatismo non si applica ai contratti a termine sotto i 60 giorni o se il rapporto termina prima di quella scadenza. Le sospensioni dell'attività non fermano il conteggio dei 60 giorni.
Dopo la rinuncia, il lavoratore può:
- aderire a un altro fondo scelto liberamente
- lasciare il TFR in azienda o nel Fondo di Tesoreria, ove previsto, con possibilità di cambiare idea in seguito
I versamenti al fondo partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma coprono anche quanto maturato dalla data di assunzione.
Cambio di lavoro dopo il 30 giugno 2026
Se non si tratta di una prima assunzione, la regola dipende dalla situazione previdenziale già in corso:
- già iscritto a un fondo, ma senza versare il TFR: l'adesione automatica non si applica.
- già iscritto con versamento del TFR: entro 60 giorni si comunica a quale fondo destinare il TFR nel nuovo lavoro. Se non si comunica nulla, scatta l'adesione automatica con l'intero TFR (salvo la possibilità di destinarne solo una percentuale, se previsto dagli accordi). Per chi era iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, in assenza di accordi specifici, la quota non può comunque essere inferiore al 50%.
- nessuna adesione in corso con versamento del TFR: il datore di lavoro gestisce il TFR secondo l'articolo 2120 del Codice Civile, o in azienda o al Fondo Tesoreria, ove previsto; la scelta resta modificabile in qualsiasi momento.
- posizione precedente riscattata interamente: l'adesione automatica non si applica.
- requisiti del fondo precedente persi ma posizione non riscattata: si rientra nel meccanismo dell'adesione automatica.
Prestazioni prima del pensionamento
Anticipazioni
- Spese sanitarie gravi (per sé, coniuge, figli): fino al 75%, in qualsiasi momento.
- Acquisto o ristrutturazione prima casa (per sé o figli): fino al 75%, dopo 8 anni di iscrizione.
- Ulteriori esigenze: fino al 30%, dopo 8 anni di iscrizione.
Riscatto della posizione
- Parziale (fino al 50%): inoccupazione 12–48 mesi, cassa integrazione, mobilità.
- Totale: inoccupazione oltre 48 mesi; invalidità permanente.
- Totale per perdita requisiti: cambio contratto collettivo, cessazione attività.
- Totale per decesso: eredi o beneficiari designati; in mancanza, nei fondi collettivi resta al fondo.
RITA — Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
La RITA consente di ricevere, in forma frazionata, tutto o parte del montante accumulato fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Tassazione: agevolata.
Condizioni
Prima modalità
- cessazione attività lavorativa;
- almeno 20 anni di contributi obbligatori;
- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare;
- maturazione età pensione di vecchiaia entro 5 anni dalla cessazione.
Seconda modalità
- inoccupazione oltre 24 mesi;
- maturazione età pensione di vecchiaia entro 10 anni successivi ai 24 mesi;
- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Perdita dei requisiti
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo negoziale è possibile:
- trasferire la posizione ad altro fondo pensione negoziale
- riscattare la posizione
- mantenere la posizione nel fondo
Trasferimento ad altro fondo
Dopo 2 anni di adesione, è possibile trasferire l’intera posizione ad altra forma di previdenza complementare.
Prestazioni al pensionamento
Requisiti:
- requisiti di pensione del regime obbligatorio
- almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare
Forme di erogazione:
- 100% capitale, se la rendita derivante dal 70% del montante è inferiore al 50% dell’assegno sociale
- rendita + capitale (fino al 50% in capitale)
- 100% rendita (vitalizia, reversibile, ecc.)
In alternativa alla rendita vitalizia, la Legge di Bilancio 2026 ha previsto:
- rendita a durata definita (dal 1° luglio 2026)
- prelievi liberamente determinabili (dal 1° luglio 2026)
- erogazione frazionata del montante accumulato (dal 31 ottobre 2026)
Regime fiscale della previdenza complementare
Deduzioni fiscali
Contributi deducibili fino a €5.300,00/anno (escluso TFR).
Tassazione sui rendimenti
- fino al 2013: 11%
- 2014: 11,5%
- dal 2015: 20% (12,5% per rendimenti da titoli di Stato)
Tassazione sulle prestazioni
Imposta del 15%, riducibile fino al 9% con l’anzianità contributiva (riduzione 0,30% per anno oltre il 15°).
L'erogazione frazionata del montante accumulato è tassata al 20%, riducibile fino al 15% con l'anzianità contributiva (riduzione dello 0,25% per anno oltre il 15°).
Alcune prestazioni (es. riscatto per cause diverse) sono tassate al 23%.
RITA: tassazione agevolata.
I trasferimenti tra fondi non sono soggetti a imposta.
L’accesso alla previdenza complementare negoziale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni è subordinato al passaggio dal regime di TFS al sistema del TFR.
Questo passaggio è stato stabilito con l’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999, sottoscritto tra le organizzazioni sindacali e l’ARAN, e recepito con i d.p.c.m. del 20 dicembre 1999 e del 2 marzo 2000.
Per tutti i lavoratori e le lavoratrici assunti dal 1° gennaio 2001 nelle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001), si applica l’art. 2120 del Codice civile sul TFR. Questi lavoratori possono aderire in qualsiasi momento ai fondi negoziali di riferimento conferendo l’intero TFR e la contribuzione ordinaria prevista dal regolamento del Fondo.
Il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 rimane in regime di TFS, ma può optare per il TFR. Tale opzione è indissolubilmente legata all’adesione a un fondo pensione negoziale: non è possibile aderire al fondo senza optare per il TFR e viceversa.
Il termine per esercitare tale opzione, inizialmente fissato al 31 dicembre 2020, è stato prorogato al 31 dicembre 2025. Dopo tale data, l’opzione TFR e la conseguente adesione ai fondi negoziali sarà esclusa, salvo ulteriori proroghe o modifiche normative.
Restano esclusi dalla previdenza complementare i lavoratori pubblici non contrattualizzati (es. comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico, magistratura, docenti universitari), per i quali è possibile soltanto l’adesione ai fondi aperti e ai PIP.
A parziale compensazione, l’art. 21 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, consente ai dipendenti pubblici iscritti alla previdenza pubblica dal 1996, in settori senza fondi pensione complementari compartecipati dal datore di lavoro, di non essere assoggettati al massimale contributivo previsto dalla legge 335/1995.
Adesione
I dipendenti pubblici (art. 1 d.lgs. 165/2001) possono aderire alla previdenza complementare tramite:
- fondi pensione negoziali istituiti con contratti collettivi di comparto o territoriali, con contribuzione del lavoratore, del datore di lavoro e il conferimento del TFR (totale o parziale);
- fondi pensione individuali (fondi aperti o PIP), con contribuzione volontaria a carico dell’aderente, senza possibilità di conferire il TFR.
Nei comparti del pubblico impiego sono attivi due fondi pensione negoziali:
- Espero: fondo negoziale del personale della scuola (dal 2005);
- Perseo-Sirio: fondo per dipendenti di enti locali, sanità, ministeri, agenzie fiscali, università e ricerca (dal 2014).
Fondi territoriali speciali:
- Fondemain (Val d’Aosta)
- Laborfonds (Trentino-Alto Adige)
L’iscrizione è consentita solo ai lavoratori dei settori previsti dal contratto o accordo istitutivo del fondo.
Finanziamento
Nei fondi negoziali pubblici il finanziamento avviene tramite:
- contributo dell’1% della retribuzione lorda a carico del lavoratore;
- contributo dell’1% a carico del datore di lavoro;
- conferimento del TFR:
- 100% per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2001;
- 28,94% per chi ha trasformato il TFS in TFR (in servizio al 31/12/2000), con accantonamento figurativo aggiuntivo pari all’1,5% della retribuzione TFS.
Il lavoratore può aumentare la contribuzione volontaria senza periodicità prefissata.
Dal 2018 si applicano ai dipendenti pubblici le stesse agevolazioni fiscali previste per i lavoratori privati.
Prestazioni al pensionamento
Esistono due prestazioni:
Pensione di vecchiaia
Si consegue al raggiungimento dei requisiti previsti dal sistema obbligatorio, con almeno 5 anni di adesione al fondo.
Pensione di anzianità
Richiede:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- almeno 15 anni di adesione (ridotti a 5 per fondi autorizzati da meno di 15 anni);
- età non inferiore oltre 10 anni a quella della pensione di vecchiaia.
Modalità di erogazione
- rendita vitalizia sulla posizione maturata;
- liquidazione 100% in capitale se la rendita maturata è inferiore all’Assegno Sociale;
- liquidazione fino al 50% in capitale e restante parte in rendita vitalizia.
Anticipazioni e riscatti
Dopo 8 anni di iscrizione si possono richiedere anticipazioni per:
- spese sanitarie straordinarie;
- acquisto della prima casa per sé o figli;
- manutenzione ordinaria o straordinaria della prima casa;
- spese relative a congedi per formazione.
È possibile riscattare la posizione in caso di perdita dei requisiti di partecipazione prima del pensionamento.
RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
La RITA è prevista anche per i dipendenti pubblici.
Requisiti
- cessazione dell’attività lavorativa;
- maturazione età pensione di vecchiaia entro 5 anni;
- almeno 20 anni di contributi obbligatori;
- almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Altra modalità RITA
- inoccupazione superiore a 24 mesi;
- età pensione entro 10 anni successivi ai 24 mesi;
- almeno 5 anni di iscrizione alle forme complementari.
Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività e richiedono la RITA, il TFR/TFS viene liquidato tra 12 e 15 mesi dopo il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Cosa fare
Serve aiuto? Per una scelta consapevole e per avere informazioni, rivolgiti al Patronato Inca.
FAQ - Previdenza complementare
La previdenza complementare integra, e non sostituisce, la previdenza pubblica, al fine di garantire una maggiore copertura previdenziale futura.
- Lavoratrici e lavoratori dipendenti (privati e pubblici), ai quali si applica il contratto o l’accordo collettivo di riferimento;
- soci che lavorano nelle cooperative, ai quali si applica il contratto/accordo collettivo di riferimento;
- familiari fiscalmente a carico dell’aderente al fondo.
- Fondi negoziali (istituiti dai contratti collettivi)
- Fondi aperti (banche, assicurazioni, SGR)
- Fondi preesistenti (prima del 1992)
- Fondi regionali
- Forme individuali tramite polizze assicurative.
Per l'adesione esplicita occorre compilare e sottoscrivere il modulo di adesione, da presentare anche al datore di lavoro. Prima di aderire è necessario leggere statuto o regolamento e nota informativa.
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato assunti entro il 30 giugno 2026 (esclusi i domestici), vale il meccanismo dell'adesione tacita (silenzio-assenso). Per chi ha iniziato a lavorare per la prima volta come dipendente o ha cambiato lavoro dopo tale data, scatta l'adesione automatica, salvo rinuncia.
L’accesso alla previdenza complementare negoziale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni è subordinato al passaggio dal regime di TFS al sistema del TFR.
Sì, è possibile chiedere anticipazioni, ad esempio per spese sanitarie, e riscatti, ad esempio per cessazione di attività.
Al pensionamento è possibile ottenere:
- prestazioni in rendita
- in capitale
- parte in rendita e parte in capitale
da valutare e decidere al momento del pensionamento.