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LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL SETTORE PRIVATO

Adesione

L’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria. Il D.lgs. 252/2005 ha introdotto il meccanismo del silenzio-assenso.

Dal 1° gennaio 2007, la lavoratrice o il lavoratore entro sei mesi dalla prima assunzione deve decidere se aderire alla previdenza complementare o lasciare presso il datore di lavoro il TFR maturando. In caso di adesione esplicita è richiesta la compilazione della modulistica TFR2 e dei moduli specifici dei fondi pensione.

Adesione tacita (silenzio-assenso)

Se non viene espressa una scelta, il TFR maturando viene automaticamente conferito alla forma pensionistica individuata dalla normativa:

  • al fondo pensione previsto dal contratto o accordo collettivo di riferimento (negoziale, regionale, aperto ad adesione collettiva);
  • se l’azienda applica più fondi, al fondo con il maggior numero di adesioni;
  • se nessuna delle opzioni precedenti è applicabile, dal 1° ottobre 2020 il TFR confluisce nel Fondo Cometa (per soppressione di FONDINPS).

I lavoratori che hanno lasciato il TFR maturando presso il datore di lavoro possono decidere in qualsiasi momento di aderire o versare solo la parte residua.

Adesione contrattuale

Alcuni contratti collettivi prevedono un’adesione automatica tramite il versamento di un contributo contrattuale a carico del datore di lavoro.

La lavoratrice o il lavoratore può integrare la contribuzione attraverso:

  • versamento del TFR;
  • contributo volontario a proprio carico;
  • ulteriore contributo del datore di lavoro (contribuzione ordinaria).

Cambio datore di lavoro

In caso di cambio del datore di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore deve comunicare al nuovo datore di lavoro la scelta effettuata nel precedente rapporto di lavoro.

Finanziamento del Fondo Pensione Negoziale

I fondi negoziali sono finanziati da:

  • contributi a carico della lavoratrice o del lavoratore;
  • contributi a carico del datore di lavoro (previsti dai contratti collettivi);
  • TFR maturando (in tutto o in parte).

Se si versa soltanto il TFR, senza contributo volontario, si perde il diritto al contributo del datore di lavoro.

Prestazioni prima del pensionamento

Anticipazioni

  • Spese sanitarie gravi (per sé, coniuge, figli): fino al 75%, in qualsiasi momento.
  • Acquisto o ristrutturazione prima casa (per sé o figli): fino al 75%, dopo 8 anni di iscrizione.
  • Ulteriori esigenze: fino al 30%, dopo 8 anni di iscrizione.

Riscatto della posizione

  • Parziale (fino al 50%): inoccupazione 12–48 mesi, cassa integrazione, mobilità.
  • Totale: inoccupazione oltre 48 mesi; invalidità permanente.
  • Totale per perdita requisiti: cambio contratto collettivo, cessazione attività.
  • Totale per decesso: eredi o beneficiari designati; in mancanza, nei fondi collettivi resta al fondo.

RITA — Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

La RITA consente di ricevere, in forma frazionata, tutto o parte del montante accumulato fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

Tassazione: agevolata.

Condizioni

Prima modalità

  • cessazione attività lavorativa;
  • almeno 20 anni di contributi obbligatori;
  • almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare;
  • maturazione età pensione di vecchiaia entro 5 anni dalla cessazione.

Seconda modalità

  • inoccupazione oltre 24 mesi;
  • maturazione età pensione di vecchiaia entro 10 anni successivi ai 24 mesi;
  • almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Perdita dei requisiti

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo negoziale è possibile:

  • trasferire la posizione ad altro fondo pensione negoziale;
  • riscattare la posizione;
  • mantenere la posizione nel fondo.

Trasferimento ad altro fondo

Dopo 2 anni di adesione, è possibile trasferire l’intera posizione ad altra forma di previdenza complementare.

Il contributo del datore di lavoro è trasferibile solo nei limiti previsti dal contratto collettivo applicato.

Prestazioni al pensionamento

Requisiti:

  • requisiti di pensione del regime obbligatorio;
  • almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.

Forme di erogazione:

  • 100% capitale, se la rendita derivante dal 70% del montante è inferiore al 50% dell’assegno sociale;
  • rendita + capitale (fino al 50% in capitale);
  • 100% rendita (vitalizia, reversibile, ecc.).

Regime fiscale della previdenza complementare

Deduzioni fiscali

Contributi deducibili fino a €5.164,57/anno (escluso TFR).

Tassazione sui rendimenti

  • fino al 2013: 11%
  • 2014: 11,5%
  • dal 2015: 20% (12,5% per rendimenti da titoli di Stato)

Tassazione sulle prestazioni

Imposta sostitutiva del 15%, riducibile fino al 9% con l’anzianità contributiva (riduzione 0,30% per anno oltre il 15°, fino a -6%).

Alcune prestazioni (es. riscatto per cause diverse) sono tassate al 23%.

RITA: tassazione agevolata.

I trasferimenti tra fondi non sono soggetti a imposta.

Per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 valgono le norme fiscali previgenti.