L’accesso alla previdenza complementare negoziale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni è subordinato al passaggio dal regime di TFS al sistema del TFR.
Questo passaggio è stato stabilito con l’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999, sottoscritto tra le organizzazioni sindacali e l’ARAN, e recepito con i d.p.c.m. del 20 dicembre 1999 e del 2 marzo 2000.
Per tutti i lavoratori e le lavoratrici assunti dal 1° gennaio 2001 nelle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001), si applica l’art. 2120 del Codice civile sul TFR. Questi lavoratori possono aderire in qualsiasi momento ai fondi negoziali di riferimento conferendo l’intero TFR e la contribuzione ordinaria prevista dal regolamento del Fondo.
Il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 rimane in regime di TFS, ma può optare per il TFR. Tale opzione è indissolubilmente legata all’adesione a un fondo pensione negoziale: non è possibile aderire al fondo senza optare per il TFR e viceversa.
Il termine per esercitare tale opzione, inizialmente fissato al 31 dicembre 2020, è stato prorogato al 31 dicembre 2025. Dopo tale data, l’opzione TFR e la conseguente adesione ai fondi negoziali sarà esclusa, salvo ulteriori proroghe o modifiche normative.
Restano esclusi dalla previdenza complementare i lavoratori pubblici non contrattualizzati (es. comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico, magistratura, docenti universitari), per i quali è possibile soltanto l’adesione ai fondi aperti e ai PIP.
A parziale compensazione, l’art. 21 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, consente ai dipendenti pubblici iscritti alla previdenza pubblica dal 1996, in settori senza fondi pensione complementari compartecipati dal datore di lavoro, di non essere assoggettati al massimale contributivo previsto dalla legge 335/1995.
Adesione
I dipendenti pubblici (art. 1 d.lgs. 165/2001) possono aderire alla previdenza complementare tramite:
- fondi pensione negoziali istituiti con contratti collettivi di comparto o territoriali, con contribuzione del lavoratore, del datore di lavoro e il conferimento del TFR (totale o parziale);
- fondi pensione individuali (fondi aperti o PIP), con contribuzione volontaria a carico dell’aderente, senza possibilità di conferire il TFR.
Nei comparti del pubblico impiego sono attivi due fondi pensione negoziali:
- Espero: fondo negoziale del personale della scuola (dal 2005);
- Perseo-Sirio: fondo per dipendenti di enti locali, sanità, ministeri, agenzie fiscali, università e ricerca (dal 2014).
Fondi territoriali speciali:
- Fondemain (Val d’Aosta)
- Laborfonds (Trentino-Alto Adige)
L’iscrizione è consentita solo ai lavoratori dei settori previsti dal contratto o accordo istitutivo del fondo.
Finanziamento
Nei fondi negoziali pubblici il finanziamento avviene tramite:
- contributo dell’1% della retribuzione lorda a carico del lavoratore;
- contributo dell’1% a carico del datore di lavoro;
- conferimento del TFR:
- 100% per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2001;
- 28,94% per chi ha trasformato il TFS in TFR (in servizio al 31/12/2000), con accantonamento figurativo aggiuntivo pari all’1,5% della retribuzione TFS.
Il lavoratore può aumentare la contribuzione volontaria senza periodicità prefissata.
Dal 2018 si applicano ai dipendenti pubblici le stesse agevolazioni fiscali previste per i lavoratori privati.
Prestazioni al pensionamento
Esistono due prestazioni:
Pensione di vecchiaia
Si consegue al raggiungimento dei requisiti previsti dal sistema obbligatorio, con almeno 5 anni di adesione al fondo.
Pensione di anzianità
Richiede:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- almeno 15 anni di adesione (ridotti a 5 per fondi autorizzati da meno di 15 anni);
- età non inferiore oltre 10 anni a quella della pensione di vecchiaia.
Modalità di erogazione
- rendita vitalizia sulla posizione maturata;
- liquidazione 100% in capitale se la rendita maturata è inferiore all’Assegno Sociale;
- liquidazione fino al 50% in capitale e restante parte in rendita vitalizia.
Anticipazioni e riscatti
Dopo 8 anni di iscrizione si possono richiedere anticipazioni per:
- spese sanitarie straordinarie;
- acquisto della prima casa per sé o figli;
- manutenzione ordinaria o straordinaria della prima casa;
- spese relative a congedi per formazione.
È possibile riscattare la posizione in caso di perdita dei requisiti di partecipazione prima del pensionamento.
RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
La RITA è prevista anche per i dipendenti pubblici.
Requisiti
- cessazione dell’attività lavorativa;
- maturazione età pensione di vecchiaia entro 5 anni;
- almeno 20 anni di contributi obbligatori;
- almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Altra modalità RITA
- inoccupazione superiore a 24 mesi;
- età pensione entro 10 anni successivi ai 24 mesi;
- almeno 5 anni di iscrizione alle forme complementari.
Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività e richiedono la RITA, il TFR/TFS viene liquidato tra 12 e 15 mesi dopo il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.