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INDENNITÀ DI MALATTIA

Scopri in cosa consiste, chi ne ha diritto e le fasce di reperibilità

COS’È

L’indennità di malattia è sostegno economico, erogato dall’INPS, per coprire le retribuzioni di lavoratrici e lavoratori in caso di assenza per malattia certificata, con percentuali e durata variabili a seconda della categoria lavorativa.

ADEMPIMENTI

Per ricevere l’indennità di malattia è necessario:

  1. Certificato medico: il medico curante trasmette il certificato all’INPS in via telematica. Il lavoratore deve verificare i dati inseriti (anagrafici, residenza, domicilio). La stessa procedura vale in caso di ricovero o accesso al pronto soccorso.
  2. Comunicazione al datore di lavoro: l’assenza va comunicata tempestivamente, fornendo il numero di protocollo del certificato se richiesto.
  3. Reperibilità per visita medica di controllo: il lavoratore deve essere reperibile al domicilio dichiarato. Le visite fiscali possono essere disposte in qualsiasi giorno (compresi festivi).
    Fasce orarie di reperibilità (pubblico e privato): 10-12 e 17-19.

Sono esonerati dal rispetto delle fasce di reperibilità i lavoratori con:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita
  • causa di servizio riconosciuta
  • invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% se l’assenza è collegata alle patologie certificate

CUMULABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

L’indennità di malattia è cumulabile con l’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI).

Non è invece cumulabile con:

  • indennità di mobilità
  • disoccupazione (NASpI)
  • Cassa Integrazione Ordinaria (CIG)
  • indennità giornaliera TBC
  • indennità giornaliera INAIL (infortuni o malattie professionali)
  • maternità obbligatoria (continua la maternità)
  • maternità facoltativa (sospeso il congedo)
  • ferie (sospese)
  • congedo matrimoniale (continua)
  • periodo di prova (interrotto)
  • preavviso (sospeso)
  • CIG Straordinaria (continua)

AVVERTENZE E SANZIONI

L’INPS riconosce l’indennità solo dal giorno di rilascio del certificato. Giorni precedenti non possono essere giustificati, salvo visita domiciliare (con specifica dichiarazione).

Ritardo o mancato invio della certificazione comporta la perdita dell’indennità per i giorni non coperti.

Assenza ingiustificata alle visite fiscali:

  • 1ª assenza: sospensione dei primi 10 giorni
  • 2ª assenza: riduzione del 50% per il resto del periodo
  • 3ª assenza: perdita dell’indennità per tutto il periodo

L’assenza è giustificata solo con documentazione idonea (motivi familiari gravi, impossibilità a spostarsi, ecc.). Se si rientra al lavoro prima del termine della prognosi, è obbligatoria la rettifica del certificato da parte del medico.

COSA FARE SE CI SI TROVA ALL’ESTERO

Paesi UE: lavoratrici e lavoratori devono inoltrare all’Inps e al datore di lavoro il certificato di malattia, comunque entro 2 giorni dal rilascio.

Paesi extra-UE (senza accordi con l’Italia): la certificazione deve essere legalizzata da autorità diplomatiche/consolari italiane.

CHI LA EROGA

L’indennità di malattia è erogata dall’INPS ma, per la maggior parte dei lavoratori dipendenti, viene anticipata dal datore di lavoro.

L’INPS eroga direttamente l’indennità di malattia a:

  • lavoratori agricoli a tempo determinato
  • lavoratori disoccupati, licenziati o dimessi da non più di due mesi
  • lavoratori assunti a tempo determinato per lavori stagionali
  • lavoratori sospesi dal lavoro che non percepiscono CIG
  • lavoratori con contratto a termine che non possono far valere nei dodici mesi precedenti l’inizio della malattia periodi lavorati superiori a 30 giorni o che hanno un periodo di lavoro inferiore a quello di malattia
  • lavoratori dipendenti di imprese in procedura fallimentare qualora non provveda il datore di lavoro
  • lavoratori del settore spettacolo

CATEGORIE

+ Dipendenti e pubblico impiego

Dipendenti

L’indennità di malattia INPS è riconosciuta alla maggior parte dei lavoratori dipendenti. Restano esclusi:

  • collaboratori familiari (colf, badanti, baby sitter)
  • portieri
  • impiegati e quadri dell’industria, artigianato e agricoltura (coperti da altri strumenti previdenziali o dal datore di lavoro)
  • dirigenti del settore terziario e dei servizi

L’indennità di malattia è erogata dall’INPS ma, per la maggior parte dei lavoratori, viene anticipata dal datore di lavoro.

I primi 3 giorni (periodo di carenza) non sono indennizzati dall’INPS, ma possono esserlo dal datore, se previsto dal contratto. Molti contratti prevedono un’integrazione fino al 100% della retribuzione.

Misura dell’indennità (generalità dei dipendenti)

  • Dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera
  • Dal 21° al 180° giorno: 66,66% della retribuzione media giornaliera

Sono considerati e quindi indennizzabili, purché debitamente certificati, anche i periodi di ricovero ospedaliero, anche giornaliero.

Pubblico impiego

Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano regole differenti e più vantaggiose, sia per la durata che per la misura dell'indennità.

I periodi di malattia non sono indennizzati dall'INPS, ma coperti dalla retribuzione, anche oltre i 180 giorni, fino a 18 mesi, nelle seguenti percentuali della retribuzione:

  • 100% nei primi mesi di assenza
  • 90% dal 10° al 12° mese di assenza
  • 50% dal 13° al 18° mese di assenza

Il lavoratore dipendente pubblico, in caso di malattie particolarmente gravi, può richiedere ulteriori 18 mesi di conservazione del posto di lavoro senza retribuzione.

+ Lavoratori autonomi

Per i lavoratori titolari di partita iva l’indennità di malattia varia in base alla gestione previdenziale di iscrizione:

  • Artigiani e commercianti: non hanno diritto all’indennità di malattia
  • Casse professionali: l’erogazione dell’indennità di malattia dipende dal regolamento della Cassa professionale
  • Iscritti alla gestione separata:

L’indennità spetta nei casi in cui non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, per un massimo di giorni nell’anno solare pari a 1/6 della durata complessiva del contratto (da un minimo di 20 giorni a un massimo di 61 giorni) e a condizione che:

  • nei 12 mesi che precedono l’inizio della malattia, risulti accreditato almeno un mese di contribuzione dovuta alla gestione separata;
  • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia, il reddito individuale assoggettato a contributo alla gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

L’indennità è pari a 8%-12%-16% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo dell’anno. La percentuale spettante viene stabilita in base alla contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti l’evento (da 1 a 4 mesi=8%, da 5 a 8 mesi=12%, da 9 a 12 mesi=16%).

L’indennità per degenza ospedaliera è pari al doppio dell’indennità di malattia (16%-24%-32%).

N.B.: I lavoratori iscritti alla gestione separata per ottenere l’indennità dovranno trasmettere all’Inps, oltre al certificato medico, anche apposita domanda di prestazione.

+ Iscritti al fondo dello spettacolo

Senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, l’indennità è legata al requisito di 40 contributi giornalieri accreditati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso.

Se il contratto è a tempo determinato è riconosciuta la conservazione della tutela della malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro: il numero di giornate indennizzabili è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolti negli ultimi 12 mesi; qualora sia reperibile almeno una giornata di attività, l’indennità è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.

+ Lavoratori sportivi

A prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, ai lavoratori subordinati e apprendisti iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità prevista per la generalità dei dipendenti iscritti all’Assicurazione Obbligatoria (AGO).

Per i lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico non sussiste invece alcun obbligo di finanziamento dell’assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale.

+ Disoccupati

L’indennità di malattia spetta purché la stessa inizi entro 60 giorni dall’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. L’indennità è ridotta ai due terzi rispetto alla normale percentuale prevista.

+ Agricoltura

Ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto a tempo determinato, l’indennità spetta purché possano far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell’anno precedente o nell’anno in corso, prima dell’inizio della malattia; il periodo di malattia indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli, fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

+ Operai del settore industria e operai e impiegati del settore terziario e servizi

Ai lavoratori con contratto a tempo determinato l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di giorni, pari a quelli lavorati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare; il diritto cessa con lo scadere del contratto di lavoro.

+ Lavoratori in dialisi e talassemici

L’indennità spetta nei giorni in cui si sottopongono a trasfusione/terapia.

+ Lavoratori tossicodipendenti o affetti da patologie alcool correlate

Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, per un periodo non superiore a tre anni, al fine di prendere parte a programmi terapeutici riabilitativi; gli eventi morbosi derivanti dall’assunzione di stupefacenti sono riconosciuti dall’Inps come malattia.

+ Lavoratori affetti da patologie oncologiche

Possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quando le condizioni di salute consentiranno di riprendere il normale orario di lavoro. Lo stesso vale per i familiari lavoratori che assistano un malato oncologico.

Attenzione: dal 9 agosto 2025, al termine degli altri periodi di assenza giustificata, i lavoratori affetti da patologie oncologiche riconosciti invalidi almeno al 74% hanno diritto a:

  • congedo non retribuito e non coperto da contribuzione fino a un massimo di 2 anni
  • successivamente al congedo fino a 2 anni, accesso prioritario al lavoro agile, quando la prestazione lavorativa lo consente
  • ulteriori 10 ore l’anno di permesso retribuito e coperto da contribuzione, da usare per visite, esami, analisi e cure
+ Lavoratori marittimi

In conseguenza della particolarità della prestazione lavorativa hanno diritto a:

  • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, dal primo giorno successivo allo sbarco, fino a un massimo di un anno per gli eventi che si manifestano a bordo e richiedono lo sbarco;
  • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare, per gli eventi che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco; viene erogata dal quarto giorno successivo alla denuncia per un periodo massimo di un anno dallo sbarco;
  • indennità per inabilità temporanea da malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro: per gli eventi che iniziano dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco, è corrisposta dal quarto giorno dalla denuncia fino a un massimo di 180 giorni;
  • indennità di inidoneità temporanea all’imbarco (“legge Focaccia”), corrisposta al termine di un evento di malattia, per la durata della malattia, fino a un massimo di un anno dalla dichiarazione di inidoneità.

L’importo erogato è pari a:

  • 60% della retribuzione media giornaliera nei 30 giorni precedenti lo sbarco, in caso di Indennità di malattia fondamentale o complementare;
  • 50%, per i primi 20 giorni e 66,66% dal 21° al 180° giorno, della retribuzione effettivamente goduta all’insorgere della malattia se in continuità di rapporto di lavoro e disponibilità retribuita;
  • 60% della retribuzione percepita alla data dello sbarco considerando le sole voci di retribuzione ordinaria e dell’indennità di navigazione, nella misura del 50% (restano escluse le voci variabili) in caso di inidoneità temporanea all’imbarco (“legge Focaccia”).

Cosa fare

Hai dubbi su come gestire l’indennità di malattia?

INCA CGIL è presente su tutto il territorio nazionale con:

  • operatrici e operatori esperti
  • medici convenzionati per la presa in carico di lavoratrici e lavoratori
  • supporto completo nelle domande

Contatta la sede INCA CGIL più vicina a te!


 FAQ - Indennità di malattia

 

Chi ha diritto all’indennità di malattia INPS?

Spetta alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti e non, con esclusione di collaboratori familiari, portieri, quadri di industria/artigianato/agricoltura, dirigenti del terziario e lavoratori autonomi.

I primi 3 giorni di malattia sono pagati?

No, sono giorni di carenza. Tuttavia, molti contratti collettivi prevedono il pagamento da parte del datore di lavoro.

Quali sono le fasce orarie di reperibilità?

Tutti i giorni (festivi inclusi): dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Chi è esonerato dalla reperibilità?

Chi ha patologie gravi con terapie salvavita, invalidità ≥ 67% o patologie da causa di servizio riconosciuta.

L’indennità è compatibile con altri sussidi?

È cumulabile solo con l’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI). Non è compatibile con NASpI, CIG, maternità, ferie e altre indennità specifiche.

Come funziona per chi si ammala all’estero?

In UE: il certificato va inviato entro 2 giorni a INPS e datore.
In Paesi extra-UE senza accordi: serve legalizzazione da parte del consolato o ambasciata italiana.

Esistono regole diverse per i dipendenti pubblici?

Sì. Non percepiscono indennità INPS ma continuano a ricevere retribuzione fino a 18 mesi, con percentuali decrescenti (100%, 90%, 50%).