Dipendenti
L’indennità di malattia INPS è riconosciuta alla maggior parte dei lavoratori dipendenti. Restano esclusi:
- collaboratori familiari (colf, badanti, baby sitter)
- portieri
- impiegati e quadri dell’industria, artigianato e agricoltura (coperti da altri strumenti previdenziali o dal datore di lavoro)
- dirigenti del settore terziario e dei servizi
L’indennità di malattia è erogata dall’INPS ma, per la maggior parte dei lavoratori, viene anticipata dal datore di lavoro.
I primi 3 giorni (periodo di carenza) non sono indennizzati dall’INPS, ma possono esserlo dal datore, se previsto dal contratto. Molti contratti prevedono un’integrazione fino al 100% della retribuzione.
Misura dell’indennità (generalità dei dipendenti)
- Dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera
- Dal 21° al 180° giorno: 66,66% della retribuzione media giornaliera
Sono considerati e quindi indennizzabili, purché debitamente certificati, anche i periodi di ricovero ospedaliero, anche giornaliero.
Pubblico impiego
Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano regole differenti e più vantaggiose, sia per la durata che per la misura dell'indennità.
I periodi di malattia non sono indennizzati dall'INPS, ma coperti dalla retribuzione, anche oltre i 180 giorni, fino a 18 mesi, nelle seguenti percentuali della retribuzione:
- 100% nei primi mesi di assenza
- 90% dal 10° al 12° mese di assenza
- 50% dal 13° al 18° mese di assenza
Il lavoratore dipendente pubblico, in caso di malattie particolarmente gravi, può richiedere ulteriori 18 mesi di conservazione del posto di lavoro senza retribuzione.