Per i lavoratori titolari di partita iva l’indennità di malattia varia in base alla gestione previdenziale di iscrizione:
- Artigiani e commercianti: non hanno diritto all’indennità di malattia
- Casse professionali: l’erogazione dell’indennità di malattia dipende dal regolamento della Cassa professionale
- Iscritti alla gestione separata:
L’indennità spetta nei casi in cui non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, per un massimo di giorni nell’anno solare pari a 1/6 della durata complessiva del contratto (da un minimo di 20 giorni a un massimo di 61 giorni) e a condizione che:
- nei 12 mesi che precedono l’inizio della malattia, risulti accreditato almeno un mese di contribuzione dovuta alla gestione separata;
- nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia, il reddito individuale assoggettato a contributo alla gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.
L’indennità è pari a 8%-12%-16% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo dell’anno. La percentuale spettante viene stabilita in base alla contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti l’evento (da 1 a 4 mesi=8%, da 5 a 8 mesi=12%, da 9 a 12 mesi=16%).
L’indennità per degenza ospedaliera è pari al doppio dell’indennità di malattia (16%-24%-32%).
N.B.: I lavoratori iscritti alla gestione separata per ottenere l’indennità dovranno trasmettere all’Inps, oltre al certificato medico, anche apposita domanda di prestazione.