Ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto a tempo determinato, l’indennità spetta purché possano far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell’anno precedente o nell’anno in corso, prima dell’inizio della malattia; il periodo di malattia indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli, fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.