In conseguenza della particolarità della prestazione lavorativa hanno diritto a:
- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, dal primo giorno successivo allo sbarco, fino a un massimo di un anno per gli eventi che si manifestano a bordo e richiedono lo sbarco;
- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare, per gli eventi che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco; viene erogata dal quarto giorno successivo alla denuncia per un periodo massimo di un anno dallo sbarco;
- indennità per inabilità temporanea da malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro: per gli eventi che iniziano dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco, è corrisposta dal quarto giorno dalla denuncia fino a un massimo di 180 giorni;
- indennità di inidoneità temporanea all’imbarco (“legge Focaccia”), corrisposta al termine di un evento di malattia, per la durata della malattia, fino a un massimo di un anno dalla dichiarazione di inidoneità.
L’importo erogato è pari a:
- 60% della retribuzione media giornaliera nei 30 giorni precedenti lo sbarco, in caso di Indennità di malattia fondamentale o complementare;
- 50%, per i primi 20 giorni e 66,66% dal 21° al 180° giorno, della retribuzione effettivamente goduta all’insorgere della malattia se in continuità di rapporto di lavoro e disponibilità retribuita;
- 60% della retribuzione percepita alla data dello sbarco considerando le sole voci di retribuzione ordinaria e dell’indennità di navigazione, nella misura del 50% (restano escluse le voci variabili) in caso di inidoneità temporanea all’imbarco (“legge Focaccia”).