La procedura prevede:
- Certificato medico telematico: inviato dal medico abilitato all’INPS. L’invio può essere effettuato anche dai medici del Patronato, tutti abilitati dall’INPS. Valido 90 giorni.
- Domanda telematica all’INPS: deve essere presentata entro 90 giorni dal certificato. L’inoltro può essere fatto tramite Patronato.
- Visita della commissione medica: L’INPS, a seguito della domanda, effettuerà la valutazione sanitaria (sulla base dei documenti inviati o con una visita medica) e comunicherà l’esito, con l’eventuale percentuale di invalidità riconosciuta
Certificato provvisorio
Se la commissione non si esprime entro 45 giorni o su richiesta motivata, è possibile ottenere un certificato provvisorio, valido per fruire subito di permessi e congedi.
Attenzione: se in seguito l’handicap grave non viene riconosciuto, l’INPS recupera le somme erogate indebitamente.
Esiti possibili della valutazione
Al termine dell’accertamento il richiedente può essere riconosciuto come:
- non portatore di handicap
- portatore di handicap non grave (art. 3, comma 1 L.104/92)
- portatore di handicap grave (art. 3, comma 3 L.104/92)
Attenzione: la gravità dell’handicap è stabilita solo ai sensi del comma 1 o 3.
In caso di Sindrome di Down (trisomia 21) e Grandi invalidi di guerra:
è sempre riconosciuto l’handicap grave.
Per il dettaglio dei benefici, consultare le apposite sezioni.
Revisione
I verbali possono prevedere una data di revisione. In questo caso, è l’INPS a convocare il cittadino.
Nel periodo tra la scadenza e la nuova visita, tutti i diritti acquisiti restano validi.