I lavoratori che assistono un familiare con handicap grave (coniuge, parte civile, convivente di fatto, parente o affine entro il 2° grado, o entro il 3° in casi particolari) hanno diritto a:
- 3 giorni di permesso mensile retribuito (art. 33, c. 3, L. 104/92), frazionabili in ore se previsto dal contratto.
- Retribuzione piena e validi ai fini pensionistici.
- Non è richiesta la convivenza.
Esclusioni
Non spettano ai lavoratori domestici e a quelli a domicilio.
Compatibilità con ricovero
Il diritto non spetta se la persona con handicap grave è ricoverata a tempo pieno, salvo eccezioni:
- visite o terapie certificate da svolgere fuori struttura,
- stato vegetativo persistente o prognosi infausta a breve,
- necessità di assistenza non sanitaria richiesta dai medici.
Altri punti chiave
- La presenza di altri familiari non lavoratori o di assistenti familiari non limita il diritto ai permessi.
- Il disabile (o il tutore/amministratore di sostegno) può scegliere chi in famiglia fruisce dei permessi.
- Sono riconosciuti anche a chi assiste familiari lontani (>150 km), previa prova del viaggio.
- Il diritto può essere condiviso in modo alternativo tra più aventi diritto.
- È possibile cumulare permessi per assistere più familiari disabili, ma non per parenti di 3° grado.