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Permessi e congedi per lavoratori che assistono familiari disabili

I lavoratori che assistono un familiare con handicap grave (coniuge, parte civile, convivente di fatto, parente o affine entro il 2° grado, o entro il 3° in casi particolari) hanno diritto a:

  • 3 giorni di permesso mensile retribuito (art. 33, c. 3, L. 104/92), frazionabili in ore se previsto dal contratto.
  • Retribuzione piena e validi ai fini pensionistici.
  • Non è richiesta la convivenza.

Esclusioni

Non spettano ai lavoratori domestici e a quelli a domicilio.

Compatibilità con ricovero

Il diritto non spetta se la persona con handicap grave è ricoverata a tempo pieno, salvo eccezioni:

  • visite o terapie certificate da svolgere fuori struttura,
  • stato vegetativo persistente o prognosi infausta a breve,
  • necessità di assistenza non sanitaria richiesta dai medici.

Altri punti chiave

  • La presenza di altri familiari non lavoratori o di assistenti familiari non limita il diritto ai permessi.
  • Il disabile (o il tutore/amministratore di sostegno) può scegliere chi in famiglia fruisce dei permessi.
  • Sono riconosciuti anche a chi assiste familiari lontani (>150 km), previa prova del viaggio.
  • Il diritto può essere condiviso in modo alternativo tra più aventi diritto.
  • È possibile cumulare permessi per assistere più familiari disabili, ma non per parenti di 3° grado.