Hanno diritto al congedo biennale retribuito: lavoratori dipendenti pubblici o privati, a tempo indeterminato o determinato (per la durata del contratto), che assistono un familiare in situazione di handicap grave.
Il familiare disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili, salvo eccezioni.
Eccezioni in caso di ricovero
Il congedo è concesso anche se la persona con disabilità è ricoverata quando:
- deve svolgere visite o terapie certificate fuori dalla struttura,
- si trova in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve,
- i sanitari richiedono assistenza non sanitaria da parte di un familiare.
Lavoratori esclusi
Il congedo non spetta a:
- lavoratori a domicilio,
- lavoratori agricoli giornalieri,
- lavoratori autonomi,
- lavoratori parasubordinati.
Ordine di priorità tra gli aventi diritto
La Corte costituzionale ha ampliato la platea dei beneficiari, stabilendo un ordine di priorità:
- coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto;
- genitori del disabile;
- figlio convivente del genitore disabile;
- fratelli o sorelle conviventi;
- parente o affine entro il 3° grado convivente.
Solo in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei primi in lista, il diritto passa ai successivi.
Requisito della convivenza
È richiesta la convivenza con il disabile, da instaurare entro l’inizio del congedo e mantenere per tutta la sua durata.
Referente unico: cosa cambia dal 2022
Il decreto n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico”:
- più persone aventi diritto possono presentare domanda,
- i periodi di congedo devono essere fruiti in modo alternato,
- limite massimo: 2 anni per ciascun disabile e per ciascun lavoratore.
Indennità e contribuzione
Importo pari alla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro (solo voci fisse e continuative). Previsto un tetto massimo annuale rivalutato ISTAT. Copertura con contribuzione figurativa. Non maturano ferie, tredicesima né TFR. Nel privato l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, nel pubblico è a carico dell’amministrazione.
Interruzioni del congedo
Malattia certificata: possibile interruzione entro 60 giorni dall’inizio della sospensione dal lavoro. Maternità: interruzione possibile anche oltre i 60 giorni. Cassa integrazione: se già in congedo, l’indennità continua; se già sospeso senza aver richiesto il congedo, non è possibile domandarlo.