Strumenti di accessibilità

Congedo biennale retribuito

Hanno diritto al congedo biennale retribuito: lavoratori dipendenti pubblici o privati, a tempo indeterminato o determinato (per la durata del contratto), che assistono un familiare in situazione di handicap grave.

Il familiare disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili, salvo eccezioni.

Eccezioni in caso di ricovero

Il congedo è concesso anche se la persona con disabilità è ricoverata quando:

  • deve svolgere visite o terapie certificate fuori dalla struttura,
  • si trova in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve,
  • i sanitari richiedono assistenza non sanitaria da parte di un familiare.

Lavoratori esclusi

Il congedo non spetta a:

  • lavoratori a domicilio,
  • lavoratori agricoli giornalieri,
  • lavoratori autonomi,
  • lavoratori parasubordinati.

Ordine di priorità tra gli aventi diritto

La Corte costituzionale ha ampliato la platea dei beneficiari, stabilendo un ordine di priorità:

  1. coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto;
  2. genitori del disabile;
  3. figlio convivente del genitore disabile;
  4. fratelli o sorelle conviventi;
  5. parente o affine entro il 3° grado convivente.

Solo in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei primi in lista, il diritto passa ai successivi.

Requisito della convivenza

È richiesta la convivenza con il disabile, da instaurare entro l’inizio del congedo e mantenere per tutta la sua durata.

Referente unico: cosa cambia dal 2022

Il decreto n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico”:

  • più persone aventi diritto possono presentare domanda,
  • i periodi di congedo devono essere fruiti in modo alternato,
  • limite massimo: 2 anni per ciascun disabile e per ciascun lavoratore.

Indennità e contribuzione

Importo pari alla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro (solo voci fisse e continuative). Previsto un tetto massimo annuale rivalutato ISTAT. Copertura con contribuzione figurativa. Non maturano ferie, tredicesima né TFR. Nel privato l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, nel pubblico è a carico dell’amministrazione.

Interruzioni del congedo

Malattia certificata: possibile interruzione entro 60 giorni dall’inizio della sospensione dal lavoro. Maternità: interruzione possibile anche oltre i 60 giorni. Cassa integrazione: se già in congedo, l’indennità continua; se già sospeso senza aver richiesto il congedo, non è possibile domandarlo.