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Congedo biennale non retribuito (art. 4, c. 2, L. 53/2000)

I lavoratori dipendenti pubblici o privati possono richiederlo:

  • per sé stessi,
  • per familiari della famiglia anagrafica,
  • per parenti o affini entro il 3° grado, anche non conviventi.

Durata massima: 2 anni nell’arco della vita lavorativa, continuativi o frazionati.

Motivi ammessi

  • decesso di un familiare,
  • necessità di assistenza o cura,
  • gravi situazioni personali (separazione, divorzio, ecc.),
  • patologie acute o croniche dei familiari.

Chi usufruisce del congedo non retribuito non può richiedere anche quello retribuito. Non è possibile raddoppiare i 2 anni per assistere più familiari.