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REVISIONE DEGLI INDENNIZZI IN CAPITALE E DELLE RENDITE

Danni inferiori al 6%

Dal 25 luglio 2000, i lavoratori che abbiano subito un infortunio o si siano ammalati per cause professionali, senza postumi o con postumi inferiori al 6%, possono comunque chiedere l’aggravamento:

  • entro 10 anni, (se conseguente ad un infortunio), a partire dalla data in cui è avvenuto l’incidente;
  • entro 15 anni, (se conseguente a malattia professionale), dalla data di denuncia della patologia.

Il riconoscimento dell’aggravamento SUPERIORE AL 6% consente al lavoratore/trice di ottenere:

  • l’indennizzo in capitale per danno biologico, se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiore al 6% fino al 15%;
  • la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale, se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiore al 16%.

Attenzione: Nei casi di tumori, silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita, e quindi non ai fini dell’indennizzo in capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali, di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta.

Danni tra il 6% e il 15%

I lavoratori infortunati o tecnopatici, con postumi di grado fra il 6% e il 15%, in caso di aggravamento, possono avanzare le richieste di adeguamento dell’indennizzo in capitale, già concesso:

  • entro 10 anni, (se conseguente ad un infortunio), a partire dalla data in cui è avvenuto l’incidente;
  • entro 15 anni (se conseguente a malattia professionale), dalla data di denuncia della patologia.

Il riconoscimento dello stato di aggravamento delle proprie condizioni di salute, con il conseguente adeguamento dell’indennizzo in capitale, può avvenire una sola volta. Pertanto, non possono essere avviate altre richieste analoghe.

Tuttavia, l’impossibilità di ottenere ulteriori adeguamenti dell’indennizzo in capitale, non preclude il diritto a chiedere nuove revisioni esclusivamente per ottenere una rendita.

Danni dal 16% in poi

In questi casi, la revisione del grado di inabilità può essere disposta dall’Inail o dal lavoratore/trice entro 10 anni, se si tratta di un infortunio, ed entro 15 anni, se trattasi di malattia professionale.

 

Chi può usufruire dei permessi orari?

Sia la madre che il padre lavoratore, a partire dalla fine del congedo obbligatorio fino a un anno di vita del bambino.

Quanto durano i permessi orari?

1 ora al giorno se si lavora meno di 6 ore, 2 ore al giorno se si lavora 6 ore o più.

Posso usarli se la madre è casalinga?

Sì, grazie alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4293/2008 e alle circolari INPS, il padre lavoratore può usufruire dei riposi giornalieri anche se la madre non lavora.

I permessi sono retribuiti?

Sì, al 100% della retribuzione. Nel settore pubblico, la contribuzione è obbligatoria; nel privato, viene accreditata figurativamente.

Posso raddoppiare i permessi in caso di parto plurimo?

Sì, è previsto il raddoppio delle ore, indipendentemente dal numero di figli, con fruizione libera tra madre e padre.

I permessi orari sono cumulabili?

Sì, se l’orario giornaliero è pari o superiore a 6 ore, le due ore di permesso possono essere cumulate secondo le necessità del genitore.