DOMANDA

Buongiorno, convivo, senza essere sposata, con il mio compagno, al quale sono stati riconosciuti i benefici della legge 104/92. Abbiamo un bambino di 18 mesi; lui è separato ma non divorziato. Vorrei sapere se per poter usufruire io dei permessi, basta lo stato di famiglia; oppure serve altro???

RISPOSTA

Con l’approvazione della legge 76/2016, che disciplina le Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze, anche le persone unite civilmente possono fruire delle agevolazioni legate alla legge 104/92.

La Corte Costituzionale, inoltre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 comma 3 della legge 104/92 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Pertanto, il diritto ad usufruire dei permessi può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’ affine entro il secondo grado. Nel suo caso, quindi, può inoltrare la richiesta di autorizzazione allegando lo stato famiglia.