Domanda:

Sto usufruendo dei permessi Covid19 la cui norma prevede determinati requisiti per poterne beneficiare (non sia stato richiesto il bonus baby sitter; nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa; non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore).

Mi sono sorti dei dubbi a tal riguardo in merito alla posizione del mio compagno in quanto lui attualmente ha un contratto di collaborazione, che non so se ha in automatico sospeso la sua posizione di disoccupazione. Inoltre, non so se in caso di verifica l'Inps consideri come nucleo familiare lo stato di famiglia (in questo caso in Comune lui non risulterebbe avendo ancora la residenza ad Anzola); se così fosse non ci sarebbero problemi ma se così non è credo che mi contesterebbero la domanda. Da ultimo il mio compagno ha percepito il sostegno al reddito di €. 600 ed anche questo è uno dei punti che non mi permetterebbe la fruizione del permesso straordinario.

Chiedo un sollecito riscontro, in quanto ho già inoltrato domanda all'Inps per i giorni di assenza dal lavoro e devo capire se posso continuare a chiedere il congedo Covid-19 o se devo segnalare l'errore di domanda anche per i bonus pregressi già richiesti.

Risposta:

L'Inps in un suo messaggio ha chiarito che il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, cioè iscritti nello stesso stato di famiglia nel periodo di fruizione del congedo COVID-19. Per famiglia anagrafica si intende l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (art. 4 del DPR n. 223/89).

Nel caso di coniugi separati o divorziati, se continuano a risiedere nella stessa abitazione, questi fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ciò accade anche nell'ipotesi in cui risiedono nella stessa abitazione, ma risultano in due stati di famiglia distinti. Dunque, i coniugi separati o divorziati costituiscono due nuclei diversi, solo nel caso in cui abbiano due diverse residenze o nel caso in cui sia stato disposto l'affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. In quest'ultimo caso, il congedo è fruibile dal solo genitore con l'affido esclusivo (a prescindere dalla causale di assenza dell'altro genitore).