DOMANDA:
Salve vorrei avere chiarimenti in merito al riconoscimento dell’ulteriore indennizzo previsto dalla legge 229/2005, in favore delle persone danneggiate a causa di vaccinazioni obbligatore. Qual è la documentazione da presentare? La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà vale per tutti o solo per chi non è autosufficiente?
RISPOSTA:
L’ulteriore indennizzo (legge n. 229/2005) può essere richiesto dal soggetto danneggiato (o in alternativa dall'esercente la potestà genitoriale, il tutore o l'amministratore di sostegno del danneggiato) che, a causa di vaccinazioni obbligatorie, già beneficia dell'indennizzo, ai sensi della legge 210/1992.
In relazione alla categoria già assegnata viene così corrisposto:
- soggetto capace di intendere e di volere che non beneficia di assistenza prevalente e continuativa: l'indennizzo viene corrisposto integralmente al danneggiato;
- soggetto capace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa: l'indennizzo viene corrisposto per il 50% al danneggiato e per il 50% ai congiunti che prestano assistenza;
- soggetto minore e/o incapace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa: l'indennizzo viene corrisposto integralmente ai congiunti conviventi che prestano assistenza.
Come indicato dal Ministero della Salute, oltre alla copia del documento di identità e del codice fiscale, il soggetto danneggiato dovrà allegare alla domanda:
- copia verbale (o sentenza) di riconoscimento legge 210/92
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale venga attestato:
- di non ricevere assistenza in maniera prevalente e continuativa, così come previsto dall’art. 1 della L. 29/10/2005 n. 229
- oppure: di ricevere assistenza in maniera prevalente e continuativa, così come previsto dall’art. 1 della L. 29/10/2005 n. 229 (indicare in qualità di…., dati anagrafici e indirizzo)
- di non avere in corso contenziosi giurisdizionali in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210.