DOMANDA

Buongiorno, Mi chiamo A. F. e vorrei chiedere quali sono i requisiti per accedere al Congedo straordinario che può arrivare fino ad un massimo di due anni. Usufruisco già dei giorni di permesso mensili per l'invalidità di mio padre e mia madre non ha patologie.

RISPOSTA

Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni (anche frazionabili) nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.

Inizialmente, avevano diritto a fruire del congedo straordinario i genitori (anche adottivi o affidatari) e i fratelli e sorelle conviventi, a condizione che entrambi i genitori fossero deceduti. La Corte costituzionale negli anni ha ampliato la platea dei beneficiari e introdotto un preciso ordine di priorità tra gli aventi diritto:

  • coniuge (o la parte di unione civile) convivente con il disabile;
  • i genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figlio/a gravemente disabile;
  • il figlio/a convivente con il genitore gravemente disabile;
  • i fratelli e le sorelle (anche adottivi) della persona gravemente disabile e con essa conviventi;
  • Il parente o affine entro il terzo grado convivente.

Solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi in lista, il diritto può essere concesso al soggetto successivo.

Per rispondere al suo quesito: per poter usufruire del congedo biennale lei dovrebbe risultare convivente con il soggetto da assistere (papà) e il coniuge (mamma) dovrebbe essere invalido, cioè impossibilitato a prestare l’assistenza.

Per ulteriori informazioni, la invitiamo a contattare la sede Inca Cgil più vicina alla sua abitazione. Clicca qui per conoscere l’elenco delle sedi territoriali