La procedura prevede:
- Certificato medico telematico: inviato dal medico abilitato all’INPS. L’invio può essere effettuato anche dai medici del Patronato, tutti abilitati dall’INPS. Valido 90 giorni.
- Domanda telematica all’INPS: deve essere presentata entro 90 giorni dal certificato. L’inoltro può essere fatto tramite Patronato.
- Visita della commissione medica: L’INPS, a seguito della domanda, effettuerà la valutazione sanitaria (sulla base dei documenti inviati o con una visita medica) e comunicherà l’esito, con l’eventuale percentuale di invalidità riconosciuta. Ai minori e agli ultrasessantasettenni non viene attribuita una percentuale.
Esiti possibili della valutazione
In base alla percentuale di invalidità riconosciuta, è possibile accedere a diversi benefici e prestazioni (vedi apposita sezione):
- Inferiore al 33%: nessun beneficio
- Dal 34%: fornitura di protesi e ausili necessari per le patologie riconosciute
- Dal 46%: accesso alle liste per il collocamento mirato
- Dal 51%: congedo straordinario retribuito per cure per trenta giorni
- Dal 67%: esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le patologie legate all’invalidità e altre agevolazioni
- Dal 74%: diritto all’assegno di invalidità civile parziale e agevolazioni pensionistiche
- 100%: diritto alla pensione di inabilità civile
Se c’è il riconoscimento dell’impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita propri dell’età, si ha diritto all’indennità di accompagnamento.
Revisione
I verbali possono prevedere una data di revisione. In questo caso, è l’INPS a convocare il cittadino.
Nel periodo tra la scadenza e la nuova visita, tutti i diritti acquisiti restano validi.