Scopri a cosa hai diritto se hai adottato o hai figli in affido
COS’È
Uno dei principi fondamentali del Testo Unico (D.Lgs. n. 151/2001) è equiparare la maternità e paternità biologiche a quelle adottive e affidatarie. I genitori adottivi e affidatari hanno oggi gli stessi diritti dei genitori naturali, con alcune differenze legate all’età dei figli, che spesso non sono neonati ma bambini o ragazzi.
CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ PER GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI
Il congedo può essere usufruito dalla mamma o dal papà a scelta dei genitori, senza necessità del riposo psicofisico della gestante. La durata è di cinque mesi e un giorno, equiparata all’effettivo ingresso del minore in famiglia.
DECRETO LEGISLATIVO N. 80/2015: AMPLIAMENTO DEI DIRITTI
- Adozione nazionale: congedo obbligatorio di cinque mesi dall’ingresso del minore in famiglia.
- Adozione internazionale: congedo fruibile anche in modo frazionato durante la permanenza all’estero necessaria per le pratiche burocratiche, con durata massima sempre di cinque mesi e un giorno.
- Età massima dei figli: 18 anni, sia per adozioni nazionali che internazionali.
PADRE IN CONGEDO OBBLIGATORIO
Il padre adottivo o affidatario può usufruire dello stesso congedo di paternità obbligatorio previsto per i genitori biologici, con decorrenza:
- Adozione nazionale: dall’ingresso del minore in famiglia.
- Adozione internazionale: dalla data di ingresso del minore in Italia.
AFFIDAMENTO NON PREADOTTIVO
Congedo obbligatorio di tre mesi, usufruibile entro cinque mesi dalla data dell’affidamento e fino alla maggiore età del figlio.
CONGEDO PARENTALE
I genitori adottivi hanno diritto al congedo parentale, fruibile entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia e fino al raggiungimento della maggiore età.
RIPOSI ORARI (EX ALLATTAMENTO)
Entro un anno dall’ingresso del minore, i genitori adottivi e affidatari possono usufruire dei riposi orari modulati sull’orario di lavoro, come previsto per i genitori naturali.
CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO/A
Riconosciuto anche per adozioni e affidamenti, nazionali e internazionali.
- Modalità di fruizione: alternata tra i genitori.
- Età del figlio:
- Fino a 6 anni: nessun limite di durata
- Dai 6 ai 14 anni all’atto dell’adozione o affidamento: massimo 10 giorni lavorativi all’anno nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia
Cosa fare
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FAQ – Diritti dei genitori adottivi e affidatari
Sì, equiparati per maternità, paternità, congedo parentale, riposi orari e congedo per malattia, con alcune differenze legate all’età del figlio.
Cinque mesi e un giorno, dall’ingresso del minore in famiglia.
Il congedo può essere frazionato durante la permanenza all’estero per pratiche burocratiche, con durata massima di cinque mesi e un giorno.
Sì, tre mesi entro cinque mesi dall’affidamento, fino alla maggiore età del figlio.
Sì, entro un anno dall’ingresso del minore, modulati in base all’orario di lavoro.
- Fino a 6 anni: senza limiti di durata
- Dai 6 ai 14 anni all’atto dell’ingresso del minore: 10 giorni lavorativi all’anno nei primi tre anni dall’ingresso.