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PROTEZIONE INTERNAZIONALE, SPECIALE E TEMPORANEA

Se ti trovi fuori dal tuo Paese d’origine a causa di persecuzioni, torture, conflitti armati, guerre o gravi pericoli, puoi chiedere protezione internazionale allo Stato italiano. La domanda va presentata in Questura o presso la polizia di frontiera.

Dopo la registrazione della domanda, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, valido 6 mesi e rinnovabile fino al termine dell’iter procedurale. Questo permesso consente di lavorare dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rinnovabile fino alla completa conclusione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale.
INCA fornisce supporto e informazioni su come fissare un appuntamento.

TIPI DI PROTEZIONE RICONOSCIUTI

  1. Status di rifugiato
    Concesso a chi ha un fondato timore di persecuzioni per razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un gruppo sociale.
    La Questura rilascia un permesso di soggiorno per asilo politico valido 5 anni, rinnovabile.
  2. Protezione sussidiaria
    Concessa se non sussistono i requisiti per lo status di rifugiato, ma sussiste il rischio di grave danno (tortura, condanna a morte, guerra) nel Paese d’origine.
    Permesso di soggiorno valido 5 anni, rinnovabile.
  3. Protezione speciale
    Riconosciuta quando non ci sono requisiti per rifugiato o protezione sussidiaria, ma il rimpatrio può violare il diritto alla vita privata o familiare, o comportare trattamenti inumani o degradanti.
    Permesso valido 2 anni, previo parere della Commissione Territoriale.
    Dopo il D.L. 20/2023, convertito nella Legge 50/2023, il permesso di protezione speciale può essere rinnovato una sola volta, con durata annuale, e la conversione in permesso per lavoro è limitata.

ALTRI PERMESSI SPECIALI

La legge italiana prevede anche permessi per motivi di particolare vulnerabilità o meritevolezza, in casi come:

  • Vittime di violenza e di sfruttamento sessuale, dei reati di riduzione in schiavitù e di tratte di persone (protezione sociale)
  • Vittime di violenza domestica
  • Vittime di sfruttamento lavorativo e caporalato
  • Necessità di cure mediche
  • Calamità naturali nel Paese di origine
  • Atti di particolare valore civile compiuti in Italia

PROTEZIONE TEMPORANEA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA

A seguito della guerra in Ucraina, lo Stato italiano ha attivato la protezione temporanea, una tutela speciale prevista a livello europeo. Chi ottiene questa protezione riceve un permesso di soggiorno valido 1 anno, rinnovabile, che consente di:

  • Lavorare
  • Accedere all’istruzione
  • Accedere all’assistenza sanitaria

Il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha prorogato la validità dei permessi fino al 4 marzo 2026 e prevede:

  • Conversione in permesso di lavoro (subordinato o autonomo) anche in fase di rinnovo
  • Esercizio delle professioni sanitarie: medici e operatori socio-sanitari ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 potranno lavorare fino al 31 dicembre 2025, anche senza riconoscimento formale del titolo
  • Accoglienza e contributi prorogati fino al 31 dicembre 2025, con alcune modifiche per chi ha trovato autonoma sistemazione

Attenzione: il contributo di sostentamento non sarà più riconosciuto ai titolari di permesso per protezione temporanea rilasciati dopo il 31 gennaio 2025 (ultimo termine utile per ricevere la terza rata mensile: 20 aprile 2025).

Cosa fare

Hai dubbi sulla tua situazione o vuoi capire se puoi convertire il permesso? INCA ti supporta con tutte le informazioni utili.

Contatta la sede INCA CGIL più vicina a te!


 FAQ - Protezione internazionale e temporanea

 

Chi può chiedere protezione internazionale in Italia?

Chi si trova fuori dal proprio Paese per persecuzioni, torture, conflitti armati, guerre o grave danno può presentare domanda in Questura o alla polizia di frontiera.

Cosa succede dopo la registrazione della domanda?

Viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, valido 6 mesi e rinnovabile fino al completamento dell’iter. È possibile lavorare dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Quali tipi di protezione sono previsti dalla Commissione territoriale?
  • Status di rifugiato: permesso valido 5 anni, rinnovabile
  • Protezione sussidiaria: permesso valido 5 anni, rinnovabile
  • Protezione speciale: permesso valido 2 anni, rinnovabile una sola volta secondo le nuove norme
Cos’è la protezione temporanea?

È una tutela speciale attivata in caso di emergenze umanitarie, come la guerra in Ucraina, che consente di lavorare, accedere all’istruzione e all’assistenza sanitaria. Il permesso è valido 1 anno e rinnovabile.

Posso convertire il mio permesso di soggiorno per protezione temporanea in permesso per lavoro?

Sì, è possibile richiedere la conversione in permesso per lavoro subordinato o autonomo, anche in fase di rinnovo.