Scopri le differenze tra le pensioni anticipate “Quota 100”, “Quota 102” e “Quota 103”.
Attenzione: questa misura è stata cancellata dalla Legge di Bilancio 2026. Scopri come è cambiata negli anni.
Tabella di sintesi
| Misura | Anni | Età minima | Anzianità contributiva minima | Importo massimo erogabile | Regime delle decorrenze (finestre) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quota 100 | 2019–2020–2021 | 62 anni | 38 anni | Non previsto | 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per i dipendenti del privato e autonomi; 6 mesi se dipendenti delle pubbliche amministrazioni |
| Quota 102 | 2022 | 64 anni | 38 anni | Non previsto | Stesse finestre della Quota 100 |
| Quota 103 | 2023 | 62 anni | 41 anni | 5 volte ITM fino all’età pensionabile | Stesse finestre della Quota 100 |
| Quota 103 | 2024–2025 | 62 anni | 41 anni | 4 volte ITM fino all’età pensionabile (calcolo contributivo) |
7 mesi dalla maturazione dei requisiti per i dipendenti del privato e autonomi; 9 mesi se dipendenti delle pubbliche amministrazioni |
Cos’è
A partire dal 1° gennaio 2019, è stata introdotta una nuova possibilità di pensionamento anticipato, in via sperimentale, per il triennio 2019–2021.
Chi può fare richiesta
Possono conseguire la pensione “Quota 100” le lavoratrici e i lavoratori con contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme esclusive e sostitutive gestite dall’Inps e nella Gestione separata dei cosiddetti parasubordinati.
La norma esclude le forme previdenziali diverse quali Casse libero professionali, Fondo Clero, Fondo esattoriali, Inpgi ecc. Anche il personale del Comparto Sicurezza, Soccorso Pubblico e Difesa viene esplicitamente escluso in quanto destinatario di un ordinamento pensionistico speciale.
Requisiti (maturati entro il 31 dicembre 2021)
Per accedere a Quota 100 sono necessari:
- il raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni
- un’anzianità contributiva minima di 38 anni
Per perfezionare il requisito dei 38 anni è valutabile tutta la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il contestuale perfezionamento dei 35 anni con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione e/o ad essi equiparati (nelle gestioni dove si applica tale principio per il diritto alla pensione anticipata/anzianità).
Il diritto alla pensione può essere raggiunto anche con il cumulo dei periodi assicurativi (esclusi periodi casse libero professionali). Per la normativa di riferimento consulta la sezione delle prestazioni in cumulo.
È possibile accedere alla pensione Quota 100 anche mediante l’esercizio delle facoltà di opzione al sistema contributivo e di computo nella gestione separata. Per la normativa consulta la sezione di riferimento.
Da quando decorre
Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti privati e autonomi possono accedere alla pensione decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (la cosiddetta “finestra”).
Attenzione: i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, identificate all’art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti (la cosiddetta “finestra”).
Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) la decorrenza è fissata rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dello stesso anno solare di maturazione dei requisiti.
Ulteriori informazioni
Ai dipendenti pubblici che accedono al pensionamento in «Quota 100» il TFS/TFR viene liquidato nei termini previsti in caso di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Per conseguire la pensione in “Quota 100” è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono presentare l'istanza di collocamento a riposo all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi, che non può essere disposto d'ufficio per raggiunti limiti di età (65 anni).
Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola ed AFAM, la decorrenza è fissata all'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre, 1° novembre) dello stesso anno di maturazione dei requisiti.
La pensione cosiddetta «Quota 100» non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente/autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale (art. 2222 del codice civile), nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Cos’è
La legge di Bilancio 234/2021 ha elevato di 2 anni il requisito anagrafico di Quota 100, portandolo a 64 anni, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Per tale prestazione, rinominata pensione anticipata Quota 102, i requisiti citati sono da perfezionare entro il 31 dicembre 2022.
Chi può fare richiesta
Possono conseguire la pensione “Quota 102” le lavoratrici e i lavoratori con contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme esclusive e sostitutive gestite dall’Inps e nella Gestione separata dei cosiddetti parasubordinati.
La norma esclude le forme previdenziali diverse quali Casse libero professionali, Fondo Clero, Fondo esattoriali, Inpgi ecc. Anche il personale del Comparto Sicurezza, Soccorso Pubblico e Difesa viene esplicitamente escluso in quanto destinatario di un ordinamento pensionistico speciale.
Requisiti (maturati entro il 31 dicembre 2022)
Possono accedere alla pensione in Quota 102 coloro i quali abbiano:
- maturato un'anzianità contributiva minima di 38 anni
- compiuto almeno 64 anni di età
Il diritto conseguito entro tale data potrà essere esercitato anche successivamente.
Il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi della speranza di vita.
Per perfezionare il requisito dei 38 anni è valutabile tutta la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il contestuale perfezionamento dei 35 anni con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione e/o ad essi equiparati (nelle gestioni dove si applica tale principio per il diritto alla pensione anticipata/anzianità).
Il diritto alla pensione può essere raggiunto anche con il cumulo dei periodi assicurativi (esclusi periodi casse libero professionali). Per la normativa di riferimento consulta la sezione delle prestazioni in cumulo.
È possibile accedere alla pensione Quota 102 anche mediante l’esercizio delle facoltà di opzione al sistema contributivo e di computo nella gestione separata. Per la normativa consulta la sezione di riferimento.
Per accedere alla pensione Quota 102, è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa sia in Italia che all’estero.
Ulteriori informazioni
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono presentare l'istanza di collocamento a riposo all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi, che non può essere disposto d'ufficio per raggiunti limiti di età (65 anni).
Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola ed AFAM, la decorrenza è fissata all'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre, 1° novembre) dello stesso anno di maturazione dei requisiti.
La pensione cosiddetta «Quota 102» non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente/autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale (art. 2222 del codice civile), nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
COS’È
Quota 103, nota anche come Pensione Anticipata Flessibile, è un’ulteriore possibilità di pensionamento anticipato introdotta dalla Legge di Bilancio per il triennio 2023-2025, in vigore dal 1° gennaio 2023. È stata inserita in via sperimentale per il 2023 e prorogata per gli anni 2024 e 2025.
CHI PUÒ FARE RICHIESTA
Possono conseguire la pensione “Quota 103” le lavoratrici e i lavoratori con contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme esclusive e sostitutive gestite dall’Inps e nella Gestione separata dei cosiddetti parasubordinati.
La norma esclude le forme previdenziali diverse quali Casse libero professionali, Fondo Clero, Fondo esattoriali, Inpgi ecc. Anche il personale del Comparto Sicurezza, Soccorso Pubblico e Difesa viene esplicitamente escluso in quanto destinatario di un ordinamento pensionistico speciale.
REQUISITI (maturati entro il 31 dicembre 2025)
Quota 103 si consegue con
- un’età anagrafica di almeno 62 anni
- un’anzianità contributiva di almeno 41 anni
Per perfezionare il requisito contributivo è valutabile tutta la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il contestuale perfezionamento dei 35 anni con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione e/o ad essi equiparati (nelle gestioni dove si applica tale principio per il diritto alla pensione anticipata/anzianità).
Il diritto alla pensione può essere raggiunto anche con il cumulo dei periodi assicurativi (esclusi periodi casse libero professionali). Per la normativa di riferimento consulta la sezione delle prestazioni in cumulo.
È possibile accedere alla pensione Quota 103 anche mediante l’esercizio delle facoltà di opzione al sistema contributivo e di computo nella gestione separata. Per la normativa consulta la sezione di riferimento.
Come già previsto per “quota 100 e 102”, il diritto alla “pensione anticipata flessibile“ può essere esercitato anche successivamente, dopo l’apertura della cosiddetta finestra.
Per le lavoratrici e i lavoratori che maturano i predetti requisiti dal 01.01.2024 la pensione verrà calcolata interamente con il sistema contributivo.
DA QUANDO DECORRE
Per la decorrenza della “pensione anticipata flessibile” in Quota 103 si continua ad applicare il regime delle finestre mobili, diversificate a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della gestione previdenziale che liquida il trattamento pensionistico.
Dipendenti privati e autonomi
- Requisiti maturati entro il 31/12/2022
La pensione decorre dal 1° aprile 2023. - Requisiti maturati nel 2023
La pensione decorre 3 mesi dopo la data di maturazione dei requisiti. - Requisiti maturati dal 1° gennaio 2024 in poi
La pensione decorre 7 mesi dopo la maturazione dei requisiti.
Dipendenti pubblici
- Requisiti maturati entro il 31/12/2022
La pensione decorre dal 1° agosto 2023. - Requisiti maturati dal 1° gennaio 2023
La pensione decorre 6 mesi dopo la maturazione dei requisiti, ma non prima del 1° agosto 2023. - Requisiti maturati dal 1° gennaio 2024
La pensione decorre 9 mesi dopo la maturazione dei requisiti.
Nota:
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono presentare istanza di collocamento al riposo all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi, che non può essere disposto d’ufficio per raggiunti limiti di età (65 anni).
Personale della scuola e AFAM (a tempo indeterminato)
La pensione decorre dall’inizio dell’anno scolastico o accademico in cui sono maturati i requisiti:
- 1° settembre per le scuole
- 1° novembre per l’AFAM
Cumulo dei contributi
Il requisito dei 41 anni di contributi può essere raggiunto anche cumulando periodi assicurativi (non coincidenti) versati presso più gestioni INPS, su domanda dell’interessato.
Per i dipendenti pubblici con iscrizioni in più gestioni, la decorrenza della pensione sarà:
- 6 mesi dopo i requisiti se maturati nel 2023
- 9 mesi dopo i requisiti se maturati dal 2024
Il TFR/TFS verrà liquidato con gli stessi tempi previsti per la pensione ordinaria (vecchiaia o anticipata).
ULTERIORI INFORMAZIONI
L’importo mensile della pensione anticipata flessibile non può superare:
- 5 volte il trattamento minimo (per chi ha i requisiti entro il 31/12/2023)
- 4 volte il trattamento minimo (per chi ha i requisiti dal 01/01/2024)
La pensione cosiddetta «Quota 103» non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente/autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale (art. 2222 del codice civile), nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Cosa fare
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- Assistenza completa nella domanda online
- Verifica dei requisiti e delle opzioni più convenienti
FAQ – Pensione Quota 100 – 102 - 103
Quota 100 è una misura di pensionamento anticipato introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021, che consente l’uscita dal lavoro con requisiti ridotti rispetto alla pensione di vecchiaia.
Possono accedere:
- lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria
- iscritti a gestioni esclusive e sostitutive INPS
- iscritti alla Gestione Separata.
Sono esclusi: casse professionali (es. avvocati, medici), Fondo Clero, Fondo esattoriali, INPGI, Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico.
- 62 anni di età
- almeno 38 anni di contributi.
Ai fini dei 38 anni, valgono tutti i contributi accreditati, con almeno 35 anni effettivi (escluse malattia e disoccupazione). È possibile accedere anche con cumulo contributivo, opzione al contributivo e computo nella gestione separata.
Quota 102 è la misura che ha sostituito Quota 100 dal 2022, con requisiti più alti: 64 anni di età e 38 di contributi. È stata introdotta con la Legge di Bilancio 234/2021.
Gli stessi soggetti di Quota 100: iscritti AGO, gestioni INPS esclusive e sostitutive, Gestione Separata. Sono esclusi casse professionali e Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico.
- Almeno 64 anni di età
- Almeno 38 anni di contributi
- Requisiti da perfezionare entro il 31 dicembre 2022 (diritto esercitabile anche dopo).
Il requisito anagrafico non è soggetto agli incrementi per speranza di vita.
Quota 103, detta Pensione Anticipata Flessibile, è una misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e prorogata fino al 2025. Consente l’uscita dal lavoro con requisiti specifici e regole di decorrenza differenziate.
- Età minima: 62 anni
- Contributi: almeno 41 anni
- Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2025.
Dal 2024 la pensione è calcolata interamente con sistema contributivo.