Scopri in cosa consiste, chi ne ha diritto e le fasce di reperibilità
COS’È
L’indennità di malattia è sostegno economico, erogato dall’INPS, per coprire le retribuzioni di lavoratrici e lavoratori in caso di assenza per malattia certificata, con percentuali e durata variabili a seconda della categoria lavorativa.
ADEMPIMENTI
Per ricevere l’indennità di malattia è necessario:
- Certificato medico: il medico curante trasmette il certificato all’INPS in via telematica. Il lavoratore deve verificare i dati inseriti (anagrafici, residenza, domicilio). La stessa procedura vale in caso di ricovero o accesso al pronto soccorso.
- Comunicazione al datore di lavoro: l’assenza va comunicata tempestivamente, fornendo il numero di protocollo del certificato se richiesto.
- Reperibilità per visita medica di controllo: il lavoratore deve essere reperibile al domicilio dichiarato. Le visite fiscali possono essere disposte in qualsiasi giorno (compresi festivi).
Fasce orarie di reperibilità (pubblico e privato): 10-12 e 17-19.
Sono esonerati dal rispetto delle fasce di reperibilità i lavoratori con:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- causa di servizio riconosciuta
- invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% se l’assenza è collegata alle patologie certificate
CUMULABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
L’indennità di malattia è cumulabile con l’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI).
Non è invece cumulabile con:
- indennità di mobilità
- disoccupazione (NASpI)
- Cassa Integrazione Ordinaria (CIG)
- indennità giornaliera TBC
- indennità giornaliera INAIL (infortuni o malattie professionali)
- maternità obbligatoria (continua la maternità)
- maternità facoltativa (sospeso il congedo)
- ferie (sospese)
- congedo matrimoniale (continua)
- periodo di prova (interrotto)
- preavviso (sospeso)
- CIG Straordinaria (continua)
AVVERTENZE E SANZIONI
L’INPS riconosce l’indennità solo dal giorno di rilascio del certificato. Giorni precedenti non possono essere giustificati, salvo visita domiciliare (con specifica dichiarazione).
Ritardo o mancato invio della certificazione comporta la perdita dell’indennità per i giorni non coperti.
Assenza ingiustificata alle visite fiscali:
- 1ª assenza: sospensione dei primi 10 giorni
- 2ª assenza: riduzione del 50% per il resto del periodo
- 3ª assenza: perdita dell’indennità per tutto il periodo
L’assenza è giustificata solo con documentazione idonea (motivi familiari gravi, impossibilità a spostarsi, ecc.). Se si rientra al lavoro prima del termine della prognosi, è obbligatoria la rettifica del certificato da parte del medico.
COSA FARE SE CI SI TROVA ALL’ESTERO
Paesi UE: lavoratrici e lavoratori devono inoltrare all’Inps e al datore di lavoro il certificato di malattia, comunque entro 2 giorni dal rilascio.
Paesi extra-UE (senza accordi con l’Italia): la certificazione deve essere legalizzata da autorità diplomatiche/consolari italiane.
CHI LA EROGA
L’indennità di malattia è erogata dall’INPS ma, per la maggior parte dei lavoratori dipendenti, viene anticipata dal datore di lavoro.
L’INPS eroga direttamente l’indennità di malattia a:
- lavoratori agricoli a tempo determinato
- lavoratori disoccupati, licenziati o dimessi da non più di due mesi
- lavoratori assunti a tempo determinato per lavori stagionali
- lavoratori sospesi dal lavoro che non percepiscono CIG
- lavoratori con contratto a termine che non possono far valere nei dodici mesi precedenti l’inizio della malattia periodi lavorati superiori a 30 giorni o che hanno un periodo di lavoro inferiore a quello di malattia
- lavoratori dipendenti di imprese in procedura fallimentare qualora non provveda il datore di lavoro
- lavoratori del settore spettacolo
CATEGORIE
Dipendenti
L’indennità di malattia INPS è riconosciuta alla maggior parte dei lavoratori dipendenti. Restano esclusi:
- collaboratori familiari (colf, badanti, baby sitter)
- portieri
- impiegati e quadri dell’industria, artigianato e agricoltura (coperti da altri strumenti previdenziali o dal datore di lavoro)
- dirigenti del settore terziario e dei servizi
L’indennità di malattia è erogata dall’INPS ma, per la maggior parte dei lavoratori, viene anticipata dal datore di lavoro.
I primi 3 giorni (periodo di carenza) non sono indennizzati dall’INPS, ma possono esserlo dal datore, se previsto dal contratto. Molti contratti prevedono un’integrazione fino al 100% della retribuzione.
Misura dell’indennità (generalità dei dipendenti)
- Dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera
- Dal 21° al 180° giorno: 66,66% della retribuzione media giornaliera
Sono considerati e quindi indennizzabili, purché debitamente certificati, anche i periodi di ricovero ospedaliero, anche giornaliero.
Pubblico impiego
Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano regole differenti e più vantaggiose, sia per la durata che per la misura dell'indennità.
I periodi di malattia non sono indennizzati dall'INPS, ma coperti dalla retribuzione, anche oltre i 180 giorni, fino a 18 mesi, nelle seguenti percentuali della retribuzione:
- 100% nei primi mesi di assenza
- 90% dal 10° al 12° mese di assenza
- 50% dal 13° al 18° mese di assenza
Il lavoratore dipendente pubblico, in caso di malattie particolarmente gravi, può richiedere ulteriori 18 mesi di conservazione del posto di lavoro senza retribuzione.
Per i lavoratori titolari di partita iva l’indennità di malattia varia in base alla gestione previdenziale di iscrizione:
- Artigiani e commercianti: non hanno diritto all’indennità di malattia
- Casse professionali: l’erogazione dell’indennità di malattia dipende dal regolamento della Cassa professionale
- Iscritti alla gestione separata:
L’indennità spetta nei casi in cui non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, per un massimo di giorni nell’anno solare pari a 1/6 della durata complessiva del contratto (da un minimo di 20 giorni a un massimo di 61 giorni) e a condizione che:
- nei 12 mesi che precedono l’inizio della malattia, risulti accreditato almeno un mese di contribuzione dovuta alla gestione separata;
- nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia, il reddito individuale assoggettato a contributo alla gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.
L’indennità è pari a 8%-12%-16% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo dell’anno. La percentuale spettante viene stabilita in base alla contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti l’evento (da 1 a 4 mesi=8%, da 5 a 8 mesi=12%, da 9 a 12 mesi=16%).
L’indennità per degenza ospedaliera è pari al doppio dell’indennità di malattia (16%-24%-32%).
N.B.: I lavoratori iscritti alla gestione separata per ottenere l’indennità dovranno trasmettere all’Inps, oltre al certificato medico, anche apposita domanda di prestazione.
Senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, l’indennità è legata al requisito di 40 contributi giornalieri accreditati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso.
Se il contratto è a tempo determinato è riconosciuta la conservazione della tutela della malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro: il numero di giornate indennizzabili è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolti negli ultimi 12 mesi; qualora sia reperibile almeno una giornata di attività, l’indennità è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.
A prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, ai lavoratori subordinati e apprendisti iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità prevista per la generalità dei dipendenti iscritti all’Assicurazione Obbligatoria (AGO).
Per i lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico non sussiste invece alcun obbligo di finanziamento dell’assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale.
L’indennità di malattia spetta purché la stessa inizi entro 60 giorni dall’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. L’indennità è ridotta ai due terzi rispetto alla normale percentuale prevista.
Ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto a tempo determinato, l’indennità spetta purché possano far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell’anno precedente o nell’anno in corso, prima dell’inizio della malattia; il periodo di malattia indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli, fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Ai lavoratori con contratto a tempo determinato l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di giorni, pari a quelli lavorati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare; il diritto cessa con lo scadere del contratto di lavoro.
L’indennità spetta nei giorni in cui si sottopongono a trasfusione/terapia.
Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, per un periodo non superiore a tre anni, al fine di prendere parte a programmi terapeutici riabilitativi; gli eventi morbosi derivanti dall’assunzione di stupefacenti sono riconosciuti dall’Inps come malattia.
Possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quando le condizioni di salute consentiranno di riprendere il normale orario di lavoro. Lo stesso vale per i familiari lavoratori che assistano un malato oncologico.
Attenzione: dal 9 agosto 2025, al termine degli altri periodi di assenza giustificata, i lavoratori affetti da patologie oncologiche riconosciti invalidi almeno al 74% hanno diritto a:
- congedo non retribuito e non coperto da contribuzione fino a un massimo di 2 anni
- successivamente al congedo fino a 2 anni, accesso prioritario al lavoro agile, quando la prestazione lavorativa lo consente
- ulteriori 10 ore l’anno di permesso retribuito e coperto da contribuzione, da usare per visite, esami, analisi e cure
In conseguenza della particolarità della prestazione lavorativa hanno diritto a:
- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, dal primo giorno successivo allo sbarco, fino a un massimo di un anno per gli eventi che si manifestano a bordo e richiedono lo sbarco;
- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare, per gli eventi che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco; viene erogata dal quarto giorno successivo alla denuncia per un periodo massimo di un anno dallo sbarco;
- indennità per inabilità temporanea da malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro: per gli eventi che iniziano dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco, è corrisposta dal quarto giorno dalla denuncia fino a un massimo di 180 giorni;
- indennità di inidoneità temporanea all’imbarco (“legge Focaccia”), corrisposta al termine di un evento di malattia, per la durata della malattia, fino a un massimo di un anno dalla dichiarazione di inidoneità.
L’importo erogato è pari a:
- 60% della retribuzione media giornaliera nei 30 giorni precedenti lo sbarco, in caso di Indennità di malattia fondamentale o complementare;
- 50%, per i primi 20 giorni e 66,66% dal 21° al 180° giorno, della retribuzione effettivamente goduta all’insorgere della malattia se in continuità di rapporto di lavoro e disponibilità retribuita;
- 60% della retribuzione percepita alla data dello sbarco considerando le sole voci di retribuzione ordinaria e dell’indennità di navigazione, nella misura del 50% (restano escluse le voci variabili) in caso di inidoneità temporanea all’imbarco (“legge Focaccia”).
Cosa fare
Hai dubbi su come gestire l’indennità di malattia?
INCA CGIL è presente su tutto il territorio nazionale con:
- operatrici e operatori esperti
- medici convenzionati per la presa in carico di lavoratrici e lavoratori
- supporto completo nelle domande
FAQ - Indennità di malattia
Spetta alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti e non, con esclusione di collaboratori familiari, portieri, quadri di industria/artigianato/agricoltura, dirigenti del terziario e lavoratori autonomi.
No, sono giorni di carenza. Tuttavia, molti contratti collettivi prevedono il pagamento da parte del datore di lavoro.
Tutti i giorni (festivi inclusi): dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Chi ha patologie gravi con terapie salvavita, invalidità ≥ 67% o patologie da causa di servizio riconosciuta.
È cumulabile solo con l’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI). Non è compatibile con NASpI, CIG, maternità, ferie e altre indennità specifiche.
In UE: il certificato va inviato entro 2 giorni a INPS e datore.
In Paesi extra-UE senza accordi: serve legalizzazione da parte del consolato o ambasciata italiana.
Sì. Non percepiscono indennità INPS ma continuano a ricevere retribuzione fino a 18 mesi, con percentuali decrescenti (100%, 90%, 50%).